Corte dei Conti: incontro con il Presidente Giampaolino -12 ottobre 2012

15 Ottobre 2012

INCONTRO CON IL PRESIDENTE GIAMPAOLINO

 

 

Poco dopo le 12 di oggi 12 ottobre è iniziato il previsto incontro tra il Presidente della Corte dei conti e le Organizzazioni Sindacali, presenti tra gli altri, il Segretario generale, il Vice Segretario generale e alcuni Dirigenti generali.
 
La riunione è stata aperta dal Presidente che ha fatto una sintetica panoramica sul D.L. n. 174/2012, successivamente è intervenuto il Segretario generale che ha fatto anche alcuni accenni alla situazione logistica e organizzativa dell’Istituto, soprattutto nelle sedi regionali.
 
A questo punto è stata data la parola ai rappresentanti delle Organizzaizioni Sindacali, che, oltre a portare il proprio specifico contributo, hanno tutte sottolineato l’importanza del momento per il nostro Istituto, in quanto l’opinione pubblica si aspetta molto da noi.
 
Per quanto riguarda la FP Cgil Corte dei conti, pur concordando con l’importanza del momento e con il carattere di “scommessa” del D.L. 174, ci si è soffermati soprattutto su un’analisi di merito del citato provvedimento, suggerendo anche specifiche modifiche all’articolato, in modo che lo stesso possa diventare più fattibile.
 
Nel chiudere la riunione il Presidente Giampaolino ha invitato le Organizzazioni Sindacali a seguire con attenzione l’iter parlamentare del decreto e inviare, tramite il Segretariato generale, anche proposte di emendamenti.
 
Segue il testo integrale dell’intervento che è stato sinteticamente illustrato nella riunione.
 
 

Corte dei conti
 

    Egregio Presidente,
innanzitutto ci permetta di esprimere un sincero apprezzamento per la tempestività dell’odierno incontro.
Noi, com’è noto, siamo un Sindacato di natura confederale, pertanto, le nostre posizioni sono, molto spesso, articolate su due livelli:
da un lato, un giudizio politico complessivo che s’iscrive nella linea generale dell’Organizzazione, dall’ altro, valutazioni specifiche dovute al fatto che operiamo all’interno della Corte dei conti.
Per l’aspetto complessivo,  rinviamo al comunicato nazionale che abbiamo fatto pochi giorni fa e di cui, ad ogni buon conto, lasciamo copia.
Nel corso di questo nostro breve intervento, a volte, porremo degli interrogativi, formuleremo critiche e suggerimenti, ma non lo faremo con un atteggiamento da “bastian contrari” (precisazione certamente opportuna visto che, come F.P CGIL,  non passiamo per degli “Yes men”)  ma con spirito costruttivo perché siamo coscienti del fatto che il decreto legge n. 174 è per l’Istituto una vera e propria “scommessa”.
 

VENIAMO AL MERITO
·   Con l’ attuale d.l., s’ è  presentato un provvedimento che, soprattutto per quanto riguarda il controllo sulle Regioni, ha una copertura costituzionale alquanto relativa,  basti pensare che l’aggancio con la nostra carta costituzionale è dato, nell’ art. 1, co. 1, dallo stesso articolo  che serve da base per l’ attività della nostra Sezione Enti. – Infatti, come sappiamo, la legge 21 marzo 1958 n. 259 (partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è stata fatta proprio in attuazione dell’ art. 100, co. 2, della Costituzione.
E’ chiaro che non bisogna essere dei costituzionalisti per sapere che una Regione (organo costituzionale) non è la medesima cosa di  un Ente Lirico o un’ Autorità Portuale.
 Pertanto, almeno parte del d.l. in esame si basa su un consenso soprattutto di tipo politico delle Regioni che si sono impegnate a non impugnare il   d.l. davanti alla Corte Costituzionale.- E se la situazione nelle prossime settimane, una volta spenti i riflettori, dovesse cambiare?- La riforma del titolo V parte II della Costituzione, indipendentemente dal giudizio di merito che se ne possa dare, non è certo che abbia tempi brevi.
Insomma, soprattutto nelle Sezioni Regionali, ci accingiamo ad un notevole sforzo, ma  con un quadro normativo e politico-istituzionale incerto.

Restiamo sempre alle Regioni:
·   per il controllo preventivo il “modello” è l’art. 3 della legge 20 del 1994 dimezzando i termini.- Siamo attrezzati per rispettare i 15 giorni?- L’elenco degli atti da sottoporre a controllo è tassativo? (manca l’ avverbio “esclusivamente” contenuto nel cit. art. 3). Qual’è il rapporto tra dotazioni organiche della magistratura e del personale amministrativo ed il numero degli enti controllati nelle singole regioni? Soprattutto in alcune sedi regionali del Nord, questo rapporto, sulla base dei dati a nostra disposizione è molto sfavorevole. (vedi allegato pdf contenente dati risultanti da nostre elaborazioni e ripresi, per le AA.SS.LL. dal Ministero della Salute)
·   Nel d.l. in esame è previsto che nelle nuove attribuzioni ci sono la stesura di due relazioni semestrali sulle tecniche di copertura delle leggi regionali;
 anche in questo caso, come sappiamo, c’è un modello di provenienza statale perché ci sono le relazioni quadrimestrali sulle tecniche di copertura delle leggi di spesa previste da una legge di modifica alla 468 del 1978.
Se è spiegabile “l’eredità” di quest’attività a livello centrale è proprio necessario che essa si riproduca a livello regionale con relativo aggravio in termini di carico di lavoro nelle Sezioni Regionali di controllo? – Come si concilia la previsione normativa in commento col prossimo varo della “legge rinforzata” attuativa dell’art. 81 modificato sul pareggio di bilancio previsto anche per EE.LL. e Regioni? E ancora siamo in attesa del recepimento con la legge comunitaria 2012 (già approvata da un ramo del Parlamento) della direttiva europea n. 85/2011 sui requisiti dei quadri di bilancio.
INSOMMA, perché riproporre modelli datati quando la situazione negli ultimi tempi ha avuto forti cambiamenti?
·   Pensiamo che si dovrebbero  proporre degli emendamenti durante l’iter parlamentare che snelliscano l’attuale testo perché è meglio prevedere meno funzioni , ma con più possibilità di esercizio effettivo delle stesse.
·   Con l’ attuale d.l. si rafforza l’asimmetria organizzativa tra centro e periferia:
 ad es., come sappiamo, per il controllo di legittimità a Roma c’è una specifica Sezione, mentre a livello regionale il controllo preventivo è esercitato dallo stesso organo che dovrà fare anche il controllo di regolarità contabile su Regioni ed EE.LL.;
se, fino ad ora, l’asimmetria era gestibile con l’aumento dei provvedimenti da controllare il problema in termini logistico-organizzativi può diventare rilevante.
·   Inutile dire che con l’attuale d.l. viene messa una pietra tombale su ogni forma di “controllo collaborativo”: gli intrecci tra funzione di controllo e giurisdizionale sono evidenti in più di un caso.- Facciamo quest’osservazione non tanto perché vogliamo essere i nostalgici della riforma degli anni ’90 (anche se la nostra serietà ci impone di ricordare che c’abbiamo creduto). – Il vero problema, in termini operativi, è che dobbiamo mettere inevitabilmente in conto che con un controllo ormai quasi totalmente paragiurisdizionale con forte connotazione ispettiva e repressiva, le Amministrazioni alzeranno con più forza i “muri di gomma”, rilanceranno forme di ostruzionismo. – Nel conto, quindi, occorrerà mettere anche una parte delle nostre energie che verranno sprecate in forme di “guerriglia burocratica”.
·   A questo punto, giungiamo ad un altro punto critico del decreto: la violazione, dell’autorganizzazione della Corte perché entra fin troppo nello specifico delle competenze delle sue varie articolazioni. – In altre circostanze, il legislatore s’è riferito più genericamente alla Corte dei conti e soltanto successivamente le nostre Sezioni Riunite hanno stabilito quale fosse l’organo competente;
    

ci rendiamo conto dell’urgenza con cui è stato fatto il provvedimento, tuttavia sappiamo, anche attraverso la saggezza popolare e la nostra esperienza di vita, che “la gatta per avere fretta fece i gattini ciechi”. – Ciò, nel caso di specie, significa che se avessimo avuto l’ opportunità di adoperare le nostre prerogative d’ autorganizzazione si sarebbe sicuramente bilanciato meglio il carico di lavoro tra le Sezioni Regionali e le strutture centrali di controllo ad iniziare dalla Sezione delle Autonomie che, non a caso, anni orsono ha assunto l’attuale denominazione proprio perché si sarebbe occupata anche delle Regioni.
·   Il d.l. ha impattato su un autonomo percorso partito mesi fa con la Commissione di studio e che magari c’avrebbe dato la possibilità di proporre i contenuti per una legge-delega che poi, ovviamente, si sarebbe concretizzata con un decreto legislativo in analogia con quanto avvenuto per il Consiglio di Stato che, in queste settimane, è giunto anche ad un decreto legislativo correttivo del codice del processo amministrativo.
·   Viene violata, a livello regionale, anche la distinzione tra indirizzo e gestione (art. 7, co.1, lett. a) con la figura del “Presidente coordinatore” individuato nel vertice istituzionale della Sezione Regionale di controllo che coordina tutte le attività amministrative della Corte nell’ ambito della Regione. -Se è vero che ciò può snellire i rapporti tra il dirigente della sede regionale e i vertici istituzionali (a questo punto non più tre) è altrettanto vero che si svuota di significato il SAUR e, conseguentemente, il  ruolo dirigenziale ad esso collegato.- Anche qui ci sembra d’obbligo un richiamo alla nostra autonomia regolamentare e, in particolare, al regolamento d’ organizzazione: è appena il caso di ricordare che l’articolo 2, co.1, lett. a) come primo criterio d’organizzazione prevede quello della “distinzione tra funzioni d’indirizzo e controllo e funzioni di attuazione e gestione”.- Pertanto, indipendentemente dal valore che eventualmente si vuol dare alla nozione di “coordinamento” (di contenuto gerarchico o meno rispetto al dirigente) è chiaro che il Presidente di Sezione del controllo finirà col cumulare sia funzioni di indirizzo che gestionali;
      naturalmente, seguiremmo con attenzione anche un’eventuale chiave interpretativa del Consiglio di Presidenza rispettosa della citata distinzione tra indirizzo e gestione, o le conclusioni di una eventuale Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Regionali di Controllo.
Inoltre, ben diversa sarebbe stata la situazione se si fosse fatta la prevista circolare sulla contrattazione integrativa territoriale (si veda la direttiva sul funzionamento dei SAUR) perché si sarebbero potute trovare soluzioni per gli attuali problemi rispettando le disposizioni contrattuali.- Pensiamo che su questi punti si debba recuperare in fretta il tempo perso.

·    PER GLI ENTI LOCALI: si percorre, in vari casi, la strada consolidata della doppia competenza sia delle Sezioni Regionali di controllo che di organi ministeriali, nascono nuove incombenze come quelle dovute alla revisione della spesa o al piano di riequilibrio finanziario.- Su quest’ultimo punto, con le risorse a disposizione, non pensiamo che una Sezione Regionale possa esaminare il piano di riequilibrio in 30 giorni sia che si tratti di un Comune di 6.000 abitanti e sia che si tratti di un Comune capoluogo (pensiamo, ad es., all’eventuale piano di riequilibrio di un Comune come Napoli). – E’ chiaro che in quest’ultimo caso, i termini vanno aumentati e portati ad almeno 45 giorni.
 
     Un ulteriore  elemento di preoccupazione sono quegli accenni all’uso della Guardia di Finanza e ai servizi ispettivi della RGS; non a caso, questo è uno dei punti che tocchiamo nel nostro recente comunicato. – Il pericolo è che passando la già citata concezione prettamente repressiva e ispettiva del controllo la generazione di funzionari/e “educata” al “controllo collaborativo” verrà meno usata e ciò va assolutamente evitato.
 
·    Allora se è vero che  al potenziamento delle funzioni non corrisponde un adeguato potenziamento di risorse umane e/o finanziarie è altrettanto vero che in un simile contesto diventa ancora più importante rivendicare il fatto che le poche risorse restateci vengano usate in maniera equa e trasparente e, quindi con l’ attuale d.l. che rafforza le attività istituzionali è del tutto assurdo un FUA eventualmente sbilanciato sulle attività di amministrazione attiva. – In questi giorni abbiamo prodotto un rilevante sforzo unitario con l’importante contributo di altre OO.SS. e speriamo che lo stesso trovi corrispondenza nei comportamenti dell’ Amministrazione anche in termini di maggiore trasparenza su alcune voci di salario accessorio:
se a livello di opinione pubblica diventiamo una speranza di trasparenza è chiaro che la stessa deve diventare maggiore anche al nostro interno e, in questo senso, seguiremo con attenzione anche i lavori dell’apposita Commissione recentemente istituita perché la trasparenza insieme all’equità organizzativa sono tra i fattori che maggiormente possono aumentare la produttività complessiva dell’ Istituto di cui in questa fase abbiamo ancora più bisogno.
 

 LA DELEGAZIONE NAZIONALE TRATTANTE DELLA F.P. CGIL CORTE DEI CONTI
 
Roma 12/10/2012

 
 

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