Si allega la nota dell’Ispettorato Generale CFS – Servizio III – Divisione 11 – UTEA (n. 2455 del 7 Marzo 2013), con la quale si forniscono precisazioni circa la monetizzazione del congedo ordinario non fruito (art. 5 comma 8 D.L. 95/201, convertito in Legge 135/2012).
Ciò a seguito a seguito dell’acquisizione del parere del Dipartimento di Funzione Pubblica e dell’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale in merito all’applicabilità dell’istituto della monetizzazione a fattispecie, apparentemente escluse dalla norma, in cui la cessazione del servizio sia correlata ad eventi indipendenti dalla volontà delle parti (es. malattia o interdizione dal lavoro) che abbiano determinato il collocamento in aspettativa, poi conclusosi con la dispensa dal servizio ed il collocamento a riposo.
Le istanze dirette al riconoscimento del beneficio, qualora rientranti in tali casistiche, possono essere accolte.
Corrado Bortoli
Esecutivo Nazionale FP CGIL CFS