La circolare emanata dal DAP potrebbe far pensare che il diritto a vedersi remunerate le prestazioni di lavoro straordinario sia limitato al caso di revoca del riposo settimanale programmato e non includa quello in cui i riposi vengono programmati dopo due o tre settimane di lavoro ininterrotto – caso tra l’altro specificatamente citato dalla sentenza del TAR Emilia Romagna – la FP CGIL chiede chiarezza!!!!