CRI: comunicato unitario su disposizioni contratto di riferimento per i lavoratori

27 Maggio 2014

 
 
COMUNICATO UNITARIO Croce Rossa Italiana


Come anticipato nelle precedenti informative sindacali, le Federazioni Nazionali di FP Cgil, Cisl FP, Uil PA e FIALP Cisal, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la Croce Rossa Italiana ed il Ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della nota della CRI – prot. CRI/CC/18660/14 del 17.03.2014  – a firma del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana Avv. Francesco Rocca indirizzata ai Presidenti dei Comitati Locali e Provinciali della Croce Rossa, con la quale si comunica che il 27/02/2014 si è concluso il confronto previsto dall’art. 6 comma 5 del D.L.vo  n. 178/2012 circa il contratto collettivo “cui aderisce l’Associazione per la parte recentemente privatizzata” e che in tale sede la CRI ha individuato quale  CCNL  di riferimento per i Comitati neo-privatizzati della CRI  il contratto collettivo dell’ANPAS nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti  conseguenti e comunque collegati al personale.
Nel merito del ricorso abbiamo evidenziato che:
–   Il provvedimento del Presidente della Croce Rossa Italiana che ha disposto l’individuazione del CCNL  di riferimento per i Comitati neo-privatizzati è frutto di una palese violazione dell’art. 1 bis comma 3 del D.L.vo del 28.09.2012 n. 178  nonché dell’art. 6 comma 1 dello stesso Decreto Legislativo che sul personale a tempo indeterminato della CRI prevede l’introduzione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca i criteri e le modalità  di equiparazione dei livelli di inquadramento “previa informativa alle Organizzazioni sindacali”.
–   Il provvedimento del Presidente della Croce Rossa Italiana sul personale a tempo determinato si basa sulle previsioni dell’art. 9 della Bozza di Decreto non regolamentare del Ministro della Salute che, proprio in quanto trattasi di una semplice bozza non può avere alcuna valenza giuridica per regolare tale materia né può legittimare l’autonoma iniziativa del Presidente della CRI rivolta ad individuare il contratto collettivo di riferimento per i Comitati  neo-privatizzati.
–  L’unilaterale scelta del Presidente della Croce Rossa Italiana – compiuta con il provvedimento prot. 18660/14 del 17.03.2014 – di procedere all’individuazione del contratto collettivo dell’ANPAS quale contratto di riferimento per i Comitati neo-privatizzati e come contratto che regolerà le “nuove eventuali assunzioni” da parte dei Comitati Provinciali e Locali “una volta che il Comitato Centrale avrà inviato le comunicazioni di legge agli Enti previdenziali”, oltre ad essere in contrasto con la previsione dell’art. 1 bis, comma 3 del D.L.vo n. 178 del 2012 e s.m.i. viola anche l’art. 6 comma 1 della stessa legge che, prevede che sia una Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri a stabilire i criteri e le modalità di equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale già appartenente al corpo militare della CRI, nonché “tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contatti collettivi dei diversi comparti  della Pubblica Amministrazione”.
–  Il provvedimento del Presidente della Croce Rossa Italiana che disponeva di procedere all’applicazione del contratto collettivo ANPAS prima dell’adozione dei decreti previsti dal Decreto legge n. 178/2012 è stato definito illegittimo in più occasioni da parte delle Organizzazioni Sindacali, in particolare anche con nota del 23.03.2014, nella quale si evidenziava il contenuto lesivo nei confronti degli interessi dei dipendenti della Croce Rossa, chiedendo inoltre l’immediata riconvocazione dell’Organismo di cui all’art. 6 comma 5 del D.L.vo n. 178/2012, costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano i rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell’economia e delle finanze e della difesa, della CRI, delle Regioni e delle organizzazioni sindacali del personale della CRI, senza peraltro ottenere alcun riscontro.
–  Lo stesso Ministero della Salute con nota – prot. 0001787- P- 01.04.2014 – riferendosi al suddetto provvedimento del Presidente della CRI – ha rappresentato che il contratto collettivo dell’ANPAS avrebbe potuto trovare applicazione solo a seguito dell’emanazione del Decreto di natura non regolamentare.
Inoltre, abbiamo sottolineato che i dipendenti dei Comitati Provinciali e Locali della Croce Rossa Italiana (siano essi a tempo determinato che a tempo indeterminato) subiscono un grave pregiudizio dal provvedimento – unilaterale – adottato dal Presidente della Croce Rossa Italiana, poiché oltre ad incidere sul trattamento economico e normativo di ciascun dipendente, non ha consentito ai dipendenti a tempo indeterminato – a decorrere dalla data di determinazione dell’organico dell’Associazione e fino al 31.12.2016 come prevede l’art. 6 comma 2 del D.L.vo n. 178/2012 – di esercitare l’opzione prevista dallo stesso art. 6 comma 2, in carenza del previsto Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri contenete i criteri e le modalità di equiparazione tra i livelli del personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI ed i livelli previsti dai contratti collettivi dei diversi contratti della Pubblica Amministrazione.
Il nostro intervento legale – unitario – insieme alle iniziative di protesta che abbiamo organizzato è teso a garantire tutti i lavoratori contro le scelte unilaterali del Presidente della Croce Rossa Italiana che mettono in discussione i livelli occupazionali e pregiudicano le retribuzioni di tutti i lavoratori.
Vi terremo informati degli sviluppi.

Roma, 22 maggio 2014
 
         FP CGIL                    CISL FP                UIL PA            FIALP CISAL
Salvatore Chiaramonte   Paolo Bonomo   Gerardo Romano   Davide Velardi

 

 
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