Coni Servizi: mobilità del personale Accordo 26/6/2014

27 Giugno 2014

 
 
Mobilità del personale Accordo 26/6/2014
 

 
Ieri sera abbiamo firmato con Coni Servizi l’accordo sulla mobilità del personale collocato nelle sedi dichiarate in esubero verso quelle con carenza di personale.

Nel corso della trattativa abbiamo cercato di trovare strade alternative alla soluzione prospettata dalla società ma il rischio che la situazione precipitasse verso la dichiarazione di esubero o atti unilaterali di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’articolo 65 del contratto in vigore, ci hanno fatto propendere verso una soluzione che migliorasse il dettato contrattuale e inserisse dei criteri che togliessero discrezionalità all’amministrazione.
La situazione era la seguente: 27 carenze specificate nell’allegato A e 32 eccedenze specificate nell’allegato B  dell’accordo. E’ quindi previsto il trasferimento di 27 persone, le cinque persone risultanti dalla differenza fra eccedenze e carenze non saranno spostate.

I trasferimenti avranno decorrenza 1 Settembre 2014, è prevista una verifica intermedia il 15 Settembre e quella finale il 15 gennaio 2015.

L’accordo prevede: la possibilità di scelta volontaria entro il 25 Luglio di una sede fra quelle dichiarate in carenza di personale, tale scelta può essere esercitata fra cinque sedi in ordine di gradimento, in mancanza di volontari si procederà con la costruzione di una graduatoria sulla base  dell’attribuzione di un punteggio combinato fra gli anni di servizio, quelli di anzianità anagrafica e per i familiari fiscalmente a carico.

Per le persone che vorranno o dovranno trasferirsi, ferma restando l’indennità per il ridotto preavviso, sono previste le seguenti condizioni meglio spiegate nell’accordo allegato:
1)  Abitazione nella nuova sede di lavoro
     a)sostegno per 30 mesi  all’affitto;
     b)sostegno per 30 mesi  all’accensione di un mutuo
2)  Mensilità aggiuntive per il disagio da 5 a 11 secondo i carichi familiari
3)  Giorni di permesso retribuito almeno quattro 
4)  Ricongiungimento familiare, rimborso delle spese di andata e ritorno con treno o nave per 12 mesi verso il luogo di residenza della famiglia anagrafica;
5)  Potenziamento del part- time

Se ci fossero situazioni particolari non contemplate nell’accordo possono essere prese, con l’accordo del dipendente, ulteriori soluzioni.

Pensiamo, alla fine del lungo negoziato, pur su una materia particolarmente delicata, di aver ottenuto un risultato che insieme ad una serie di garanzie aggiuntive alla disciplina prevista per le persone che dovranno spostarsi, si riferisce al valore della contrattazione e a quello delle rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici.
 
Roma, 27 giugno 2014
 

Per FP CGIL Funzioni Centrali
Cosimo Arnone

 
 
 
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