MIBACT – Comunicato su vincitori e idonei al passaggio tra le aree

07 Luglio 2014

Comunicato su vincitori e idonei al passaggio tra le aree

 Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla presentazione di emendamenti al D.L.. 83 relativi sia alla questione della retribuzione del personale vincitore di passagio di area che alla possibilità degli scorrimenti delle graduatorie degli idonei ai corsi concorsi.
Allo stato tutti gli emendamenti risultano rigettati. Quello relativo alla retribuzione del personale vincitore dei passaggi di area è stato addirittura dichiarato inammissibile, mentre quelli che riguardavano gli idonei non hanno superato lo scoglio della Commissione Bilancio che li ha cassati tutti per assenza di copertura di spesa. Questa è la situazione allo stato, al netto di ulteriori tentativi emendativi che sono comunque in atto e che saranno presentati alla discussione in aula.
Alla luce di quanto avvenuto cosa si può fare?
 

Per quanto riguarda il personale vincitore, se non intervengono modifiche normative alla legge che dispone il blocco degli avanzamenti economici, l’unica soluzione resta l’attivazione del contenzioso. Attivazione che comporta necessariamente, da parte del legale, la richiesta di valutazione sulla costituzionalità di una norma cieca e stupida. Al riguardo, come abbiamo più volte segnalato, non sono rapportabili le due sentenze della Corte sulla materia, in quanto riguardavano personale non contrattualizzato e il cui passaggio rivendicato era solo economico. Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un passaggio giuridico, relativo ad un’evenienza cassata dalla norma di blocco, che si riferisce a tutti i processi ricadenti nel periodo previsto per la vigenza del blocco stesso, il cui mancato riconoscimento determina una vera e propria lesione di un diritto fondamentale, quello dell’equa retribuzione. Abbiamo pure specificato che è sufficiente anche solo una decisone di un giudice di interpello alla Corte Costituzionale per avviare l’iter. Inoltre evidenziamo che il ricorso, essendo rivolto al giudice ordinario, va avanzato in ambito territoriale. Ci risulta che diversi territori hanno iniziato l’iter, tutti i lavoratori che decidono di avviare la vertenza si possono rivolgere ai nostri uffici legali territoriali per una valutazione e per l’eventuale avvio della vertenza.
Noi restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Naturalmente l’avvio del contenzioso non significa che vada abbandonata la strada della richiesta di una modifica della norma che attenui il blocco, riconoscendo il diritto alla retribuzione a questi lavoratori che sono rimasti vittime di una situazione kafkiana. Sappiamo che sono in predisposizione altre iniziative parlamentari, anche nell’ambito della discussione in aula. Grazie all’opera di sensibilizzazione di molti dei lavoratori interessati, la politica, in alcuni suoi esponenti, sta prendendo coscienza della problematica e intende portare alla discussione parlamentare la palese violazione del diritto che l’applicazione del d.l. 78/2010 comporta. Noi ci auguriamo vivamente che  il Parlamento sani questa ingiustizia e riconosca ai lavoratori il diritto al riconoscimento professionale che si sono guadagnati con un concorso, ponendo fine ad una situazione che grida vendetta. Ma, se questo non dovesse avvenire, ribadiamo che purtroppo l’unica strada resta il contenzioso.
 

Diverso è il caso del personale idoneo, per il quale gli emendamenti proposti e finalizzati a garantire lo scorrimento del personale idoneo ai passaggi tra le aree, ancorchè dichiarati ammissibili in prima istanza sono incappati nella tagliola della Commissione Bilancio, come era facilmente prevedibile. Noi avevamo espresso perplessità circa il contenuto di questi emendamenti, basandoci sul fatto che non poteva essere preso a pretesto il blocco degli avanzamenti economici per giustificare una presunta mancanza di spesa così come dichiarato nelle proposte emendative Non è così, perchè il blocco dei rinnovi contrattuali è comunque temporaneo ed in ogni caso l’attivazione di processi assunzionali deve avere un budget autorizzato nell’ambito della programmazione periodica dei fabbisogni. Inoltre non riteniamo che da una ingiustizia palese, quale è quella derivante dalla mancata retribuzione del personale vincitore,  si possano determinare diritti per altri lavoratori.  La questione, a nostro avviso, va inquadrata in un contesto diverso, ovvero con riferimento alle norme che sono intervenute via via e che hanno determinato uno scenario differente, in particolare l’art.24 del D.Lgs. 150/09 e l’art.4 della legge 125/2013.
Per quanto riguarda l’art. 24 noi non pensiamo affatto che la possibilità dello scorrimento si possa attivare solo in deroga a questa norma. Per il semplice motivo che il bando emanato nel 2007 non è in contrasto con questa norma in quanto ha messo a concorso il 50% delle disponibilità in organico presenti all’epoca ed in ogni caso lo stesso art. 24 indica una decorrenza precisa per la sua vigenza che è successiva all’emanazione del bando. L’art.4 della legge 125/2013 di converso attualizza le graduatorie dei concorsi emanati a far data dal 1 gennaio 2007 e prevede la possibilità che le amministrazioni possano ricorrere alle stesse per la copertura del 50% della vacanze in organico fino al 31 dicembre 2016. Pertanto, a nostro avviso, è proprio l’incrocio di queste norme a determinare la possibilità di scorrimento delle graduatorie. Non a caso sulla questione è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la sua Circolare n.5 del 2013, per bloccare, con una interpretazione chiaramente pretestuosa e strumentale, la possibilità di utilizzo delle gradutorie interne. In particolare tramite la scorretta, dal punto di vista giuridico, definizione di “concorsi non pubblici” dei bandi riservati al personale interno.  Definizione mai riconosciuta nella giurisprudenza, compresa quella costituzionale. Pertanto noi riteniamo che questo sia il cuneo entro il quale si possono determinare possibilità per gli scorrimenti del personale idoneo, come abbiamo peraltro ampiamente documentato nella nota unitaria che abbiamo recentemente inviato all’Amministrazione chiedendo che nel monitoraggio delle graduatorie vigenti previsto dalla legge fossero inserite anche quelle dei bandi interni. Quindi auspichiamo che eventuali ulteriori emendamenti possano andare in questa direzione in quanto non si presterebbero a obiezioni sulla copertura della spesa, che sarebbe garantita dalla normale programmazione dei fabbisogni occupazionali prevista dalla legge, e sarebbe coerente con l’impianto normativo complessivo attualmente vigente, compreso l’art.24 del 150.
Noi naturalmente seguiremo con molte attenzione l’iter parlamentare del decreto, anche se, visto il quadro politico, non nutriamo molte speranze di riuscita anche rispetto ad una formulazione più corretta degli emendamenti. Resta l’ipotesi, in caso di esito negativo a livello parlamentare di un ricorso al TAR. Noi abbiamo avuto un confronto con un nostro legale nei giorni scorsi ed è emersa la valutazione di percorribilità di un ricorso contro l’interpretazione contenuta nella Circolare n.5/2013 della Funzione Pubblica. Pertanto ci stiamo attrezzando per promuovere questo ricorso al giudice amministrativo che dovrà valutare la legittimità delle disposizioni della Funzione Pubblica rispetto agli indirizzi applicativi della legge 125/2013.  L’effetto che potrà produrre sarà quello fondamentale di determinare la possibilità concreta di scorrimento di queste gradutorie in caso di assunzioni. Un ricorso che può essere avanzato solo da una persona, senza necessità di ricorso collettivo, che avvieremo non appena sarà verificato l’esito delle iniziative parlamentari e sul quale avremo cura di informarvi tempestivamente.
Anche in questo caso restiamo disponibili ad ogni ulteriore chiarimento.
 
Claudio Meloni
FPCGIL Nazionale MIBAC
 

 


 
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