In data 16 maggio è stata definitivamente approvata la legge 78, di conversione del decreto legge 34 del 20 marzo 2014 avente per oggetto “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
La vigenza inizia il 20 maggio 2014, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Segnaliamo le modifiche più significative introdotte in sede di conversione e alcuni impegni di lavoro che dovremo affrontare.
Tempo determinato
All’articolo 1,, punto 1, viene inserito il riferimento all’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente
Questa modifica non ci fa dimenticare che si sono introdotte modifiche ai decreti legislativi 368/2001 e 276/2003 cancellando ogni riferimento alla causale per l’opposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, sia per il contratto a termine che il contratto di somministrazione, per un periodo massimo di 36 mesi (per ciascuna delle due fattispecie).
Sono ammesse massimo cinque proroghe nell’arco complessivo dei 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa.
In sede di applicazione della Legge sarà opportuno porre attenzione a questa novità, che pur portando le proroghe da una a cinque, le rende indipendenti dai rinnovi.
Ulteriori modifiche:
– Il punto sexies prevede una correzione su come deve essere informato il lavoratore, all’atto dell’assunzione, sul “suo” futuro diritto alla precedenza.
– Nel punto ” septies” si prevede la sanzione in caso di superamento della percentuale del 20%. Si passa dai lavoratori “considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporti di lavoro” alla sanzione amministrativa.
Del 20% della retribuzione (su base mensile) per violazione di 1 lavoratore, al 50% se i lavoratori in eccesso sono più di uno.
Vi ricordiamo che su questo punto il testo emendato alla Camera prevedeva la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, mentre l’attuale formulazione (che comunque nulla prevede per periodi di “violazione” inferiore ai 15 giorni) prefigura solo un indennizzo economico.
A noi pare che la trasformazione, stante le previsioni legislative in essere, potrebbe essere ancora possibile in caso di nullità del contratto a tempo determinato.
Su questo aspetto si rende necessario un approfondimento a livello di ufficio giuridico nazionale.
Viene anche modificato il comma 3 quella che faceva riferimento ad eventuali aziende dove oggi i rapporti a termine siano già superiori al 20%, confermando che il tempo per “mettersi in ordine” è il 31 dicembre 2014, “salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.”
La formulazione della suddetta norma e il raccordo tra il nuovo testo e le previsione dell’articolo 10, comma 7 del D.L 368, rendono necessario uno specifico approfondimento.
– Dal limite del 20% vengono esclusi gli istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca, e lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca.
Apprendistato
Al secondo articolo, l’obbligo di conferma degli apprendisti (nella misura minima del 20% ) si applica per le aziende che abbiano almeno cinquanta dipendenti, invece dei trenta definiti alla Camera dei Deputati.
Questo è un peggioramento a tutti gli effetti. Un peggioramento di una norma già brutta.
Viene introdotto un articolo b-bis) specifico per le province di Trento e Bolzano teso a favorire il contratto di apprendistato stagionale, a tempo determinato, per favorire l’alternanza scuola – lavoro
Viene sostituito il comma 1, della lettera C, per l’offerta formativa pubblica, indicando che è la Regione a dover comunicare entro i quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro le modalità di svolgimento della stessa. É prevista la possibilità di avvalersi dei datori di lavoro e delle loro associazioni secondo quanto previsto dalle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.
Nel testo sono inoltre presenti alcuni rimandi alla contrattazione.
In particolare sul contratto a tempo determinato rispetto al limite del 20%, sia nella fase transitoria, sia “a regime”.
Per quanto riguarda l’apprendistato i rimandi si riferiscono alla forma sintetica del piano formativo; a diversi limiti per la classe dimensionale aziendale su cui far valere l’obbligo alla prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno il 20% degli apprendisti; per la retribuzione delle ore di formazione (nella legge fissata ad almeno il 35% del relativo monte ore complessivo); per specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato per attività stagionali.
Rispetto a questi “titoli” dopo uno specifico approfondimento con i comparti contrattuali interessati, predisporremo una nota congiunta che vi faremo pervenire.
Funzione Pubblica Nazionale
Fabrizio Fratini |
Dipartimento mercato del lavoro
Dario Canali |