Roma, 26 settembre 2014
Al Ministero della Salute
Direzione Generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio
sig. Direttore Generale dr. Giuseppe Celotto
Direzione Generale della prevenzione Sanitaria
sig. Direttore Generale
ex Ufficio II (Assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante) della
ex Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale
Sig. Dirigente dr.ssa Grazia Corbello
Oggetto: Trattamento normativo del personale sanitario non medico a convenzione SASN
E’ pervenuta alla scrivente O.S. copia di una risposta a quesito sulla spettanza e disciplina del congedo parentale per gravidanza puerperio e permesso per allattamento del personale di cui all’oggetto (nota DGPROF n.48978 del 5 novembre 2013, ad ogni buon fine allegata in copia). Nel merito si ritiene di confutare l’interpretazione contenuta nella nota in questione e relativa all’individuazione del rapporto di lavoro nella fattispecie della parasubordinazione con la conseguenza, nel caso in esame, del solo riconoscimento, ai sensi dell’art.32 del D. Lgs. 151/2001, del congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, sulla base delle seguenti considerazioni:
la materia inserisce i rapporti di lavoro e come tale non può essere unilateralmente definita dall’Amministrazione;il vigente ACN, nell’identificare il rapporto a convenzione, ha eliminato dalla precedente dizione le qualificazioni di “autonomo, coordinato e continuativo”, contenute nel previgente ACN;al personale in regime di convenzione si applicano tutti i riferimenti retributivi e contributivi e di regime tributario applicati al personale dipendente, così come esplicitamente previsto dal vigente ACN, e viene annualmente rilasciato il CUD compilato nella parte C – Sezione 1 – lavoratori subordinati e non la Sezione 2 riferita alle collaborazioni coordinate e continuative;si fa riferimento inoltre al parere espresso dall’INPS con nota n.0023.04/10/2010.0090200 in riscontro ad una richiesta di codesta Amministrazione (nota DGRUP n.27623-P-09/06/2010) circa il regime previdenziale attribuibile al personale SASN, nella quale si evidenzia “la ricorrenza di elementi che sembrerebbero ricondurre tutti i rapporti convenzionali all’area della subordinazione, in ordine alla sostanziale identità di disciplina e di concrete modalità di svolgimento delle prestazioni” anche in riferimento ai previgenti AA.CC.NN.. Il parere in questione conferma l’identificazione della subordinazione con riferimento alla identificazione unilaterale degli orari di lavoro, la determinazione del compenso sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestato e non in base alle tipologie di prestazione professionale resa dagli interessati, e la attivabilità da parte del SASN di una peculiare disciplina di mobilità per il personale a rapporto convenzionale nel caso di riduzione o soppressione di attività. Il parere infine conferma di conseguenza l’assicurabilità del personale non medico a rapporto convenzionale alle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori subordinati:Sulla base di quanto sopra esposto si chiede l’annullamento del parere emesso da codesta Amministrazione con la surrichiamata nota e appare necessario, anche al fine di evitare interpretazioni unilaterali su materie la cui delicatezza è evidente per l’incidenza sulle condizioni di tutela dei lavoratori interessati, la ripresa del confronto al fine di perseguire il necessario adeguamento degli istituti normativi nell’ottica interpretativa sopra riportata.
Pertanto si chiede con cortese urgenza la calendarizzazione di una riunione specifica sull’argomento.
Nel rimanere in attesa si porgono distinti saluti
FP CGIL Nazionale Coordinamento FP CGIL SASN
Claudio Meloni Carla Mari