Dopo oltre un anno e mezzo dall’Approvazione della legge Fornero (Legge n. 92, del 28 giugno 2012), lo scorso febbraio è stato emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto (79141) istitutivo del Fondo di Solidarietà residuale ai sensi dell’art. 3, comma 19 della legge (pubblicato sulla GU n.129 del 6-6-2014). Il Fondo prende avvio dal 1 gennaio 2014.
Il Fondo Residuale ha come scopo principale l’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, e riguarda le imprese, con più di quindici dipendenti (calcolati come media nei sei mesi precedenti), dei nostri settori “privati” non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale. Quelle che, per intenderci, in questi anni di crisi, hanno usufruito, e ancora usufruiscono della cassa Integrazione in deroga.
Il fondo è alimentato con una contribuzione mensile pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
L’integrazione ha durata limitata. Tre mesi eventualmente rinnovabili fino a un massimo di nove su due anni. L’utilizzo dello strumento dell’integrazione salariale implica per le imprese un ulteriore costo. Del 3.4% per imprese fino a 50 dipendenti. Del 4,5% per quelle con dimensioni superiori.
Questi contenuti, presenti nel decreto, sono stati ripresi nella Circolare INPS del 2 settembre (a cui vi rimandiamo) e che sancisce l’effettivo avvio del Fondo stesso e indica le date entro cui le imprese devono procedere al versamento delle quote di contribuzione. A partire dal mese di ottobre per quella mensilità, mentre per i mesi da gennaio a settembre entro il 16 dicembre (senza pagamento di mora, come si legge nel relativo messaggio INPS).
Tenendo conto che con una retribuzione lorda di 1500 € la quota a carico del lavoratore è di 2,5 € al mese, potrebbe accadere che la trattenuta di ottobre non sia immediatamente visibile, mentre lo sarà sicuramente quella relativa agli arretrati (nell’esempio fatto avremmo una trattenuta di 22,5 €).
A questo scopo abbiamo predisposto questa nota in modo tale che tutto il nostro gruppo dirigente e i nostri delegati nei posti di lavoro sappiano fornire la spiegazione più corretta allorché qualche lavoratrice o lavoratore dovesse chiedere il significato della trattenuta.
Ci sono poi da svolgere le considerazioni di ordine più “generale” sul Fondo residuale stesso e sulle implicazioni che sottendono la sua istituzione.
Una breve cronistoria.
Il Fondo Residuale nasce per le imprese dei settori economici “non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale” che non hanno costituto, come prevedeva la legge Fornero, Fondi di Solidarietà Bilaterali.
La CGIL scelse, con esclusione dei settori, vedi artigianato, in cui era già presente un consolidato sistema bilaterale di sostegno al reddito, di non costituire i suddetti fondi, perché non garantivano quello che per noi è il fondamento di un sistema di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro: l‘universalità delle prestazioni.
Infatti anche con il Fondo residuale rimangono escluse tutte le imprese in cui lavorano fino a 15 dipendenti e tutte le forme di rapporto di lavoro (collaborazioni, rapporti falsamente autonomi ecc.) diverse dal lavoro dipendente.
Per questo noi continuiamo ad essere impegnati (a partire dalla vicenda del finanziamento della cassa Integrazione in deroga) per un sistema universalistico!
Nel contempo siamo anche obbligati a fare i conti con la produzione legislativa di questo governo e con le circolari emanate dai diversi soggetti coinvolti a vario titolo.
Il primo elemento su cui soffermarci è la possibile incidenza che questo nuovo strumento può avere, per l’immediato, sul meccanismo di accesso alla cassa Integrazione in deroga, materia su cui è già intervenuto il Ministero del lavoro, sempre di concerto con il Ministero dell’Economia, con il Decreto del 1 Agosto del 2014, pubblicato nel sito del Ministero il giorno 4 dello stesso mese, contenete i “criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente”.
Dobbiamo innanzitutto monitorare quali e quante imprese afferenti ai nostri settori usufruiscono delle deroghe. Per quante unità di personale e con quali impegni di spesa.
Va altresì verificato, insieme ai responsabili confederali del Mercato del Lavoro, se ci sono evoluzioni negative nella definizione dei criteri per l’accesso agli ammortizzatori in deroga e quali ne sono le eventuali motivazioni.
Si tratta di dati che vi avevamo già richiesto, e che non hanno trovato un riscontro adeguato all’importanza dell’argomento. Oggi è opportuno un impegno maggiore avendo ben chiaro che il Fondo Residuale ha come obiettivo prioritario proprio il superamento della deroga.
Buon lavoro.
Il Coordinatore Nazionale
Dip.to Mercato del Lavoro Dario Canali |
Il Segretario Nazionale
Fabrizio Fratini |
PS. I decreti, le circolari, e i messaggi INPS citati nella lettera sono presenti nella sezione Normativa della pagina del mercato del lavoro del sito nazionale FP