MIBACT: nota al DG su buoni pasto pagamento di salario accessorio e riunione su FUA

09 Ottobre 2014

 

News

 
Lettera al Direttore Generale OAGIP

 Roma, 9 ottobre 2014
 

Al Direttore Generale OAGIP
dr. Mario Guarany
 

  
Oggetto: Retribuzione salario accessorio al personale vincitore dei passaggi di area – problematiche inerenti la concessione del buono pasto – richiesta di verifica contabile del FUA e di verifica dell’andamento e la realizzazione dei progetti di valorizzazione.
 

 

Egregio Direttore, 

continuano a pervenire segnalazioni dal territorio in ordine alla differente attribuzione delle quote di salario accessorio al personale vincitore dei passaggi di area. In particolare risulta che in alcuni territori ed Uffici a detto personale viene correttamente attribuito il salario accessorio maturato a seguito della partecipazione ai progetti di produttività e in relazione alla remunerazione delle particolari posizioni lavorative. In altri territori e Uffici si attribuisce il salario accessorio di che trattasi parametrato alla posizione economica precedente all’inquadramento in terza area. Come è noto a Lei, siamo più volte intervenuti sulla problematica chiedendo la puntuale applicazione di quanto previsto dalla legge e di quanto esplicitato nella ormai celebre Circolare MEF n.12/2011. La risposta dell’Amministrazione è stata quella di avere avanzato formale quesito agli organi di controllo, quesito evidentemente rimasto senza esito, in quanto tuttora mancano disposizioni precise rispetto alla modalità di retribuzione dei lavoratori interessati, con la conseguenza di un comportamento non uniforme degli Uffici interessati. Ciò stante, poiché alla scrivente risulta del tutto chiara la previsione normativa e la successiva circolare esplicativa che,  nella identificazione delle quote di salario assoggettate al blocco economico individuale, prevede che non possono essere assoggettate al blocco le somme percepite in presenza di prestazioni variabili legate alla valutazione della produttività, si chiede di voler chiarire la posizione dell’Amministrazione al riguardo, tenendo conto della kafkiana situazione di detto personale, vincitore di un concorso pubblico, sottoscrittore di un nuovo contratto individuale di lavoro ed ancora in tutto e per tutto, persino nel cedolino dello stipendio, identificato nel livello giuridico inferiore.
Con riferimento alle modalità di concessione del buono pasto continuano a pervenire segnalazioni che riguardano il non riconoscimento del diritto al buono pasto in occasione di assemblee dei lavoratori indette ai sensi dell’art. 2 del CCNQ sulle libertà sindacali. Sul punto vi sono state delle interlocuzioni informali con i Dirigenti responsabili  (dr. Parente e dr.ssa Passarelli)  della sua Direzione, da cui è emerso chiaro il diritto del lavoratore al percepimento del buono pasto in occasione di assemblee sindacali, poiché l’assenza dal servizio  per assemblea non è assimilabile alla fruizione dei permessi sindacali ed esplicitamente la norma prevede che non vi sia alcuna decurtazione della retribuzione per il personale. Le segnalazioni pervenuteci sottolineano come la decurtazione del buono pasto in caso di assemblea sia automaticamente prevista  dal sistema di rilevazione automatico delle presenze. Pertanto si chiede di dettare istruzioni uniformi all’apparato periferico per evitare l’insorgere di spiacevoli contenziosi in materia di relazioni sindacali, considerato che tale comportamento potrebbe configurare una antisindacalità nel comportamento di chi, anche in perfetta buona fede, lo attua e di procedere alle opportune modifiche nel sistema di rilevazione delle presenze.
Sempre in tema di buono pasto arrivano ulteriori segnalazioni che rilevano la non concessione del buono pasto nel caso in cui il lavoratore, pur effettuando una prestazione giornaliera superiore alle 6 ore con relativa pausa pranzo, fruisca di permesso personale o entri con ritardo giustificato rispetto agli orari di ingresso previsti. Sul punto esiste una vecchia disposizione, la Circolare del Segretariato Generale n.2 del 2002, la quale erroneamente identifica come condizione per il percepimento del buono pasto l’effettuazione di almeno sei ore continuative con relativa pausa. Tale disposizione è evidentemente estranea a quanto previsto dall’accordo quadro sulla concessione del buono pasto ai dipendenti pubblici. In particolare l’art.4, comma 2,  del predetto accordo riconosce il diritto alla fruizione del buono pasto subordinandolo alla durata giornaliera dell’orario di lavoro superiore alle sei ore con la relativa pausa, con il completamento dell’orario d’obbligo previsto in fascia pomeridiana  o con l’effettuazione di almeno 3 ore di lavoro straordinario, senza alcun riferimento alla necessità che le sei ore vengano svolte in maniera continuativa, diversamente da quanto previsto per la turnazione, ove la prestazione di almeno otto ore deve essere caratterizzata da continuità. Pertanto si richiede anche al riguardo un opportuno chiarimento da parte di codesto Ufficio.
 

Infine si sollecita ulteriormente la convocazione di una riunione nazionale avente all’ordine del giorno la verifica della contabilità del FUA, al fine di quantificare eventuali ulteriori economie derivanti da impegni pregressi, e la verifica dei progetti nazionali di valorizzazione, sia in riferimento alla loro performance economica che rispetto all’andamento dei progetti in corso ed alla predisposizione dei progetti concordati e non ancora avviati.
Nel restare in attesa di formale, urgente e cortese riscontro si porgono distinti saluti
 

Claudio Meloni
Coordinatore Nazionale FP CGIL MIBACT
 

 

 

 

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