Sanità: Nota sui fondi di produttività – legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014)

03 Marzo 2015

 

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Nota sui fondi di produttività – legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014)
 

 La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014)  introduce alcuni elementi di novità  relativamente alla contrattazione decentrata integrativa  riguardanti i fondi di produttività previsti dai CCNL tuttora vigenti.
 
Si tratta, in particolare dei commi 254, 255 e 256 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 i quali  prorogano l’efficacia di alcune norme del D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010) limitatamente ad alcuni punti.
 
Se da un lato rimangono congelati i rinnovi contrattuali (comunque con l’esclusione della parte normativa), fatta salva l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 (articolo 2, comma 35, legge 22 dicembre 2008 n. 203), ma senza alcuna possibile implementazione per gli anni successivi, fatta salva altresì la disciplina parzialmente diversa per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per quanto riguarda in particolare il personale del SSN ogni precedente “blocco” non espressamente prorogato è da considerare, dal 1° gennaio 2015, libero da ulteriori vincoli.
 
Infatti, rispetto a tutti gli interventi contenuti nell’articolo 9 del decreto Tremonti sono stati prorogati gli effetti del solo comma 17, mentre nulla viene detto riguardo ai commi 1, 2, 2-bis e 21 (in questo caso la proroga riguarda il solo personale non contrattualizzato) che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal Dpr 122/2013.
 
Tornano, dunque, a essere liberi da vincoli e congelamenti il tetto al trattamento economico ordinario (articolo 1), la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2), l’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis), le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).
 
Riguardo al comma 21 del Dl 78/2010, che limitava ai fini esclusivamente giuridici le progressioni di carriera,  le progressioni riconosciute nel periodo 2011-2014, avranno, dal 2015, efficacia anche in termini economici, che, tuttavia, sono legati all’effettiva disponibilità dei fondi pregressi
 
Giova infine rammentare che il comma 456 della Legge di stabilità stabiliva che  «a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».
 
Dalle norme, quindi, si ricava che le riduzioni operate negli anni dal 2011 al 2014 restano storicizzate e non possono essere recuperate. E’ superfluo ricordare che abbiamo sempre espresso, in proposito, la nostra ferma contrarietà.
 
Pur in presenza di un sostanziale sblocco della contrattazione integrativa, siamo sempre in presenza di una situazioni di difficoltà, anche a seguito dei tagli dell’ultima legge di stabilità che rischiano di incidere fortemente sulle dinamiche negoziali.
 
Restano inoltre tutte le criticità e ambiguità che hanno generato in questi anni, da una parte, letture ed interpretazioni tese a ridimensionare l’autonomia contrattuale, dall’altra, un incremento dell’attività ispettiva tesa a stravolgere gli accordi di molte Amministrazioni.
 
Per tali ragioni vi chiediamo di tenerci informati sullo sviluppo della contrattazione integrativa dell’anno in corso e ci mettiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

FP CGIL NAZIONALE
COMPARTO SANITA’

 
 

 
 
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