“Fondo di solidarietà residuale – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b”

11 Marzo 2015

"Fondo di solidarietà residuale – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b"

“Pubblichiamo l’interpello, numero 5 del 6 marzo, del Ministero del Lavoro, in risposta a un quesito delle tre Associazioni delle Cooperative, in merito alla possibilità di esclusione dal pagamento della quota prevista per il Fondo residuale, da parte dei soci svantaggiati  delle cooperative sociali di tipo b), di cui alla Legge 381/1991, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo Stesso. Come potrete leggere, dato che le cooperative sociali sono esentate per i lavoratori svantaggiati, (con l’eccezione delle persone di detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge n.3281/1991 nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, Legge 92/2012″


 

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