Corte dei Conti: Permessi retribuiti Legge 104/92 – Circolare n. 36

24 Agosto 2015

 

News

 
Lettera al Segretario Generale Viola e alla Dirigente Pecchioli

  Roma, 19 agosto 2015 

 Al Segretario generale

 Cons. Dott. Fabio Viola

 Sede

 Alla Dirigente

Dott.ssa
 Giuliana Pecchioli

 Sede
 

Oggetto: Circolare
n. 36 – Permessi retribuiti ex Legge 104/92.
 

In riferimento
alla Circolare n. 36, avente per oggetto i permessi
retribuiti di cui alla Legge 104/92, questa Organizzazione
Sindacale, segnala due interpretazioni restrittive né
suffragate da norme, da parte di codesta Amministrazione:

 1)   
DISTANZA DALLA
RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM

L’articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.
119 ha modificato l’art. 33 della legge 104/92,
aggiungendo il comma 3 bis.

A tal
fine, si ritiene idonea come documentazione
giustificativa la dichiarazione rilasciata dagli
operatori di polizia municipale, che attesti il giorno e
l’effettiva presenza dell’interessato nella località.

Il decreto
legislativo 18 luglio 2011, n. 119 al comma 3 bis, di cui si
allega copia, recita:

«3-bis. Il
lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3
per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore
a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del
lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di
residenza dell’assistito.».

Quindi, non si
parla di certificazione esclusiva da parte della Polizia
Municipale ma di titolo di viaggio (treno-autobus -ricevuta
pedaggio autostradale) o altra documentazione idonea
(certificazione Asl o struttura sanitaria).

 

 2)   
PROGRAMMAZIONE
DEI PERMESSI RETRIBUITI

Pertanto,
in conformità con quanto disposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con circolare 6 dicembre 2010, n. 13,
il dipendente, salvo dimostrate situazioni di urgenza,
deve comunicare al dirigente competente le assenze dal
servizio con congruo anticipo, possibilmente con
riferimento all’intero arco del mese.

Si
precisa che per congruo anticipo è da intendersi un
preavviso di almeno 15 giorni.

Nella citata
circolare n. 13 (in allegato),
questa Organizzazione
Sindacale non ha riscontrato la presenza da nessuna parte di
tale programmazione per usufruire dei permessi
de quo.

Si ricorda,
infatti, che la Legge 104/92, nasce proprio per tutelare
l’assistenza ai disabili, situazioni familiari anche
particolarmente drammatiche, che per proprio per la loro
natura non possono essere previste le assenze dal proprio
posto di lavoro con preavviso.

 

 Per questi
motivi, si richiedono le modifiche di cui alla Circolare in
oggetto.

FP CGIL Corte dei conti

Susanna Di
Folco
 
 
 

                 

 
 
 
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