Corte dei Conti: Modifiche fruizione legge 104/92 – Comunicato Fp Cgil

01 Settembre 2015

 

News

 
Modifiche fruizione legge 104/92 – Comunicato

Nella
circolare n. 36 riguardante le modifiche per la fruizione
della Legge 104/92, l’Amministrazione cita la circolare n.
13/2010 del Dipartimento di Funzione Pubblica,
stravolgendone il senso.
 

Di seguito
sono riportati sia il paragrafo della Circolare della
Funzione Pubblica, che il passaggio riguardante lo stesso
argomento della Circolare dell’Amministrazione, entrambi
relativi alla comunicazione da parte del dipendente per la
fruizione dei permessi.
 

DIFFERENZA
N. 1

La Funzione
Pubblica dice “SE POSSIBILE”. L’Amministrazione
“POSSIBILMENTE” riferito all’arco temporale.
IL SENSO E’
COMPLETAMENTE DIVERSO!
La prima
frase dà priorità all’emergenza e non alla comunicazione
preventiva, la seconda, invece esattamente il contrario.
 

DIFFERENZA
N.2

CONGRUO
ANTICIPO: La Circolare della Funzione Pubblica FA
RIFERIMENTO ad UN ARCO TEMPORALE MENSILE.
Mentre la
circolare dell’Ammnistrazione specifica un PREAVVISO DI 15
GIORNI.
 
Nel
frattempo, l’Amministrazione, non ha dato NESSUNA RISPOSTA,
NE’ HA MODIFICATO, come la scrivente Organizzazione
Sindacale ha richiesto, né su questo punto, né sull’altro
che avevamo sollevato (DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA
PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM-
 “A tal fine,
si ritiene idonea come documentazione giustificativa la
dichiarazione rilasciata dagli operatori di polizia
municipale, che attesti il giorno e l’effettiva presenza
dell’interessato nella località”), la Circolare menzionata.
 
Rimaniamo
sempre in attesa che le nostre giuste e precise richieste
vengano accolte, perché riteniamo che le nostre indicazioni
siano quelle che vanno applicate.

Roma, 1 settembre 2015

     
FP CGIL
Corte dei conti

          Susanna Di
Folco

 

_______________________________________________________________________________
Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.

Pertanto,
in conformità con quanto disposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con circolare 6 dicembre 2010, n. 13,
il dipendente, salvo dimostrate situazioni di urgenza,
deve comunicare al dirigente competente le assenze dal
servizio con congruo anticipo, possibilmente con
riferimento all’intero arco del mese.

Si
precisa che per congruo anticipo è da intendersi un
preavviso di almeno 15 giorni.
          

 
 
 
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