Come è ormai noto, la legge 190/2014
dispone che le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino
al 31 dicembre 2017, non sono soggette a penalizzazioni anche se liquidate
prima del compimento del 62° anno.
Questa
esclusione determina una modifica sui termini di pagamenti dei trattamenti di fine
servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni
unilaterali del rapporto di lavoro. Per questo personale, i
termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto
possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione,
della decorrenza della pensione e della circostanza che alla stessa
pensione siano applicate le penalizzazioni.
Fino al 18 agosto 2014, le
risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro avevano come unico presupposto
il diritto alla pensione anticipata (con 40 anni di contribuzione, con
le regole antecedenti all’art. 24 del DL 201/2011) a prescindere dall’eventuale
applicazione delle riduzioni percentuali.
Per queste cessazioni dal servizio,
il termine di pagamento è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero 12
mesi a seconda della data di maturazione del diritto a pensione. Dal 19 agosto
2014 – ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 11 agosto 2014 n. 114 – ai
fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale era stata prevista
l’ulteriore condizione del raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di
un’anzianità contributiva tale da evitare le riduzioni percentuali alla
pensione.
Conseguentemente, per le cessazioni
dal servizio derivanti da atti unilaterali del datore di lavoro
trova applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e
dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi.
Dopo la modifica introdotta dal
comma 113 in esame, che ha eliminato le
riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con
il requisito di anzianità contributiva maturato in ogni caso entro il
2017, la risoluzione unilaterale è sottoposta alla sola condizione
connessa “alle esigenze organizzative e ai criteri di
scelta applicati e senza pregiudizio per
la funzionale erogazione dei
servizi” .
Termini dei Tfr e dei Tfs dei
lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di
pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
L’articolo 1, commi 707 e 708,
ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201. Le disposizioni in esame prevedono che
l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che
sarebbe stato liquidato con il metodo retributivo, antecedenti
all’entrata in vigore dell’articolo 24 della citata riforma Monti
Fornero.
Per effetto di quanto sopra, la
pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 va determinata con il calcolo misto: retributivo per
le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità
maturate a partire dal 1° gennaio 2012. A determinate condizioni, la misura
della pensione calcolata con il metodo misto può essere
superiore a quella determinata con il metodo retributivo.
Tenendo conto di questa circostanza,
il legislatore ha stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo
misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato
con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Il
comma 708 dispone che il limite si applica dal 2015 anche alle
pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.
Nell’ipotesi in cui la pensione venga
liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa
che resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei
trattamenti di fine servizio e Tfr.