Messaggi dell’ INPS e Circolari del Ministero del lavoro su ammortizzatori sociali.

26 Ottobre 2015

Messaggi dell' INPS e Circolari del Ministero del lavoro su ammortizzatori sociali.

Ci sembra opportuno leggere insieme alcune recenti messaggi e circolari riferite al D. lgs 148 del 14 settembre 2015 in materia di ammortizzatori sociali, che rendono bene quanto dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane e come dovremo attrezzarci.

Il primo  è un messaggio dell’INPS (n. 5919 del 24 settembre) che mostra la grande tempestività con cui gli uffici si sono attrezzati per dare seguito a quanto previsto bel decreto legislativo.

Il secondo, sempre dell’INPS (n. 64 del 30 settembre) non si limita ad interpretare ma “Abroga” l’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi a far data dal 24 settembre.
Il testo è questo: “Di conseguenza – su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.”
A questa interpretazione la nostra confederazione si è immediatamente opposta chiedendo una rettifica, sostenendo, come ovvio che per gli accordi prodotti in precedenza a tale data,  gli stessi continuano a produrre gli effetti per i periodi concordati, e non ci possono essere abrogazioni. La data del 24 settembre definisce un termine oltre il quale non è più concesso sottoscrivere nuovi accordi di sospensione.
Abbiamo inoltre provveduto a segnalare che  Ci vengono segnalati dai territori che diversi accordi sono stati sottoscritti prima del 24 settembre ma per impedimenti non ne è stata possibile l’acquisizione nel sistema informatico INPS.

Questa nostra iniziativa ha prodotto alcuni risultati dato che con la Circolare (del Ministero del lavoro) n.  27 del 20/10/2015 (in allegato) in cui è presente una interpretazione più estensiva della norma, consentendo ai lavoratori, le cui sospensioni siano intervenute prima del 24 settembre 2015 e le cui relative istanze siano state presentate entro il 12 ottobre 2015 (20° giorno successivo al 23 settembre 2015 ultimo giorno utile di sospensione) di continuare a percepire il trattamento fino al 31 Dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità finanziarie iniziali pari a 20 milioni di euro per il 2015.
Restano esclusi  i lavoratori le cui sospensioni siano avvenute dopo il 24 settembre 2015 o le cui istanze siano state presentate dopo il 12 ottobre 2015, pertanto bisognerà insistere affinché anche a questi ultimi sia consentito di percepire il trattamento.

L’ultima (non per ordine di tempo) circolare è la n. 24 del 5 ottobre 2015, in cui vengono fornite le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito al complesso delle disposizioni.
Su uno dei punti (la durata del trattamento di disoccupazione per i lavoratori stagionali) è in corso una forte iniziativa verso i gruppi parlamentari da parte delle categorie del commercio di CGIL, CISL e UIL.

 

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