Previdenza : Part-time pre pensionistico per i pubblici dipendenti

15 Febbraio 2016

Part-time pre pensionistico per i pubblici dipendenti

 
Le prime valutazioni sul part-time per i
dipendenti pubblici:

La conversione in legge del decreto “mille proroghe” ha introdotto una rilevante
novità per i pubblici dipendenti prossimi ad andare in pensione. Si illustra la
portata generale del provvedimento, riservandoci di comunicarvi  successivamente alla sua approvazione ulteriori
approfondimenti.

Il comma 3 dell’Art 2 quarties  del DL “Milleproroghe” di cui non disponiamo
il comma definitivo, modifica la specifica disciplina transitoria, di cui
all’articolo 1, comma 284, della L. 208/2015, legge di stabilità per il 2016
(relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di
lavoro subordinato, per coloro che sono prossimi alla pensione).
La norma 
prevede che il decreto con cui stabilire le modalità di fruizione del
beneficio deve essere emanato  entro il
termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità
2016 (in luogo dei 60 giorni previsti).
Contemporaneamente si estende l’erogazione del beneficio, oltre che ai lavoratori
iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive della
stessa (costituite da talune residuali tipologie di lavoratori dipendenti,
quali il Fondo Volo, il Fondo Dazio, i lavoratori dello Spettacolo e sportivi
professionisti e i giornalisti iscritti all’I.N.P.G.I.), anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive (lavoratori del
pubblico impiego, lavoratori dipendenti delle poste, fondo Speciale delle
Ferrovie dello Stato, tutte comunque gestite dall’I.N.P.S. dell’A.G.O.).

I pubblici dipendenti, dalla data di
conversione definitiva del Dl ed in attesa del decreto applicativo,potranno
chiedere la riduzione dell’orario di lavoro da full-time a part-time negli ultimi 3 anni di
lavoro. Oggi il limite di età è di 66 anni e 7 mesi. La nuova normativa, dà la
facoltà  ai dipendenti del pubblico
impiego di ridurre  dal 40 % fino al 60
per cento l’orario di lavoro con copertura dei contributi figurativi per la
parte di retribuzione ridotta e con il pagamento dei contributi previdenziali
(per una percentuale pari al 23-24 per cento) a carico del datore di lavoro per
la parte di lavoro non svolta fino alla concorrenza del vecchio stipendio.

Una volta approvata ed entrata in vigore,
occorreranno le disposizioni operative del Ministero del Lavoro e dell’Inps, in
quanto fra l’altro, sembra che occorra un accordo “di disponibilità” fra le
PPAA e gli interessati.

Tuttavia per poter beneficiare del part time pre
pensionistico bisogna :

Svolgere il lavoro a
tempo pieno;

maturare, il diritto
alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018;

al momento della domanda
del part-time,  aver compiuto almeno
un’età minima di 63 anni e sette mesi;
il periodo di questo
tipo di  part-time non potrà
superare i tre anni.

L’importo del riconoscimento della
copertura pensionistica figurativa non concorrerà alla formazione del reddito
da lavoro dipendente e non sarà assoggettato a contribuzione
previdenziale. 

La pensione sarà calcolata come se il
dipendente avesse lavorato sempre a tempo pieno.
Il decreto dovrà chiarire molte cose,
innanzitutto se i richiedenti delle pubbliche amministrazioni sono inclusi nel
plafond dello stanziamento già di 60milioni per il 2016 e 120 per il 2017
inoltre non è previsto nessun turn over in applicazione di questa specifica
disposizione. 

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