Questi primi mesi del 2016 sono
segnati dalla produzione massiccia dei decreti previsti nelle
varie deleghe del Jobs act,
cui spesso fasnno seguito note interpretative da parte sia del
Ministero del lacvoro cghe dell’INPS.
Si tratta di strumenti su cui è opportuno soffermarsi sia per
verificare con seguire gli orientamenti applicativi
di norme che a volte sono scritte con qualche imprecisone ma
anche per il valore implicito dei temi trattati.
E’ il caso dei due allegati di oggi, che trattano entrambi del
Fondo di integrazione salariale.
la prima è la nota n.40/3223 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali avente come oggetto: “Raccordo disciplina
ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di
Integrazione Salariale”.
Come si cpmprende il contentuto è molto semplice: si può
scegliere, indisttintamente, o lo strumento della cassa in
deroga o della prestazione del fondo (assegno ordinario).
L’equipollenza dei due strumenti è sostanzialmente garantita sia
per gli importi che per la durata così come sotto il profilo
pensionistico.
Il secondo, prodotto dalla Direzione centrale sostegno al
reddito dell’INPS, è la circolare n. 30 e parla del decreto
elgislativo 148, del 2015
“recante disposizioni per il riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro….”
Crediamo sia giusto dire che il testo rappresenta un vero e
proprio compendio per quanto attiene i Fondi
Solidarietà bilaterali e del Fondo di Integrazione salariale.
Qusto ultimo deve sempre di più assumere importanza nel nostro
lavoro, dato che si tratta del Fondo in cui sono ricompresi
tutti i nostri settori privati, con versamento contributivo
all’INPS.
Detto fonso ha sostituito, dal 1 gennaio 2016, il Fondo
residuale istitutito dalla legge Fornero, con la grande novità
che ad esso
aderiscono tutte le aziende che abbiano almeno cinque dipendenti
(come media del semestre precedente).