Corte dei Conti: lettera al Segretario generale su orario di lavoro

16 Marzo 2016

Corte dei Conti : lettera al Segretario generale su orario di lavoro

La scrivente O.S.,
firmataria del nuovo Accordo sull’Orario di lavoro della
Corte dei conti, in risposta ai recenti documenti a firma
del Segretario generale e dell’Ufficio relazioni sindacali,
nella piena consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie
responsabilità, rappresenta a codesta Amministrazione quanto
segue:

1)   
L’accordo Europeo
tra la Delegazione sindacale Europea ed i Datori di lavoro
delle Amministrazioni Pubbliche Europee avente ad oggetto il
“Quadro generale sulla informazione e consultazione dei
funzionari pubblici e dei dipendenti delle amministrazioni
dei governi centrali” ha stabilito all’art. 4 che  “La
consultazione deve riguardare: la salute e la sicurezza
sul lavoro; l’orario di lavoro e le politiche di
conciliazione vita-lavoro; le conseguenze sulle condizioni
di lavoro delle decisioni che cambiano l’organizzazione di
strutture e servizi o quando vi è una minaccia per
l’occupazione”.
Detto Accordo,
firmato in data 21 dicembre 2015 anche dal Governo Italiano,
è già vincolante e, con ogni probabilità, verrà anche
recepito in una Direttiva Europea.
Anche le norme del
Decreto legislativo 162/2001, come modificate dal d.l.
95/2012 impongono l’esame congiunto “…
per le materie riguardanti i rapporti di lavoro ove
previste nei contratti di cui all’art. 9”.                    
Conseguentemente, contestiamo che
con riferimento alla materia “orario di lavoro” basti
assolvere unicamente all’obbligo di informazione. Viceversa
è più che mai necessario che ci sia la consultazione delle
parti sociali.
Fatta questa doverosa premessa, si
sottolinea la necessità del corretto espletamento della
contrattazione decentrata a livello di sede territoriale,
così come disposta dal punto 3 del suddetto Accordo, nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla contrattazione
nazionale di comparto.
A tal riguardo, si ribadisce che il
principio di uniformità, teso a garantire pari opportunità a
tutto il personale della Corte dei conti – se pur condiviso
– deve comunque tener conto delle esigenze istituzionali di
funzionamento e ambientali peculiari di ciascuna Sede
regionale della Corte dei conti, declinandosi in previsioni
(motivate) differenti da quelle attuate in sede centrale.

Per altro, corre l’obbligo di
segnalare che il combinato disposto del punto 2 e 5
dell’Accordo, mostrano come l’orario di servizio, inteso
come il tempo giornaliero necessario ad assicurare la
funzionalità degli Uffici non sia compreso tra i punti
dell’Accordo considerati inderogabili, bensì è prevista una
temporanea diversa articolazione, previa consultazione con
le Rappresentanze sindacali territoriali, in relazione ad
eccezionali esigenze di funzionamento, garantendo
contestualmente adeguati livelli di sicurezza. Di
conseguenza, la precisazione “c” contenuta a pagina 2 della
circolare n. 19 del 14 marzo 2016 appare contraria a quanto
concordato.

Ancora – ed a solo scopo
esplicativo –  si rileva che il punto 11 dell’accordo
siglato in sede centrale non rientra fra i punti
dell’accordo considerati inderogabili, pertanto non si
comprende, al momento, la precisazione sul punto 11 ed il
relativo “censimento” di cui si fa menzione esclusivamente e
per la prima volta nella la circolare n. 19 del 14 marzo
2016.
La già sacrificata contrattazione
decentrata non può subire ulteriori limitazioni rispetto a
quanto concordato in sede di trattativa sull’orario di
lavoro. Di conseguenza, si chiede alla Parte Pubblica un
generale ripensamento rispetto ai documenti, note e
raccomandazioni che stanno giungendo ai vertici
amministrativi ed al personale. 

In caso di mancato recepimento
delle osservazioni suesposte ed in mancanza di un incontro
chiarificatore, la scrivente Organizzazione Sindacale, si
riserva ulteriori iniziative nonché di decidere se ritirare
la firma dall’accordo.          

Roma, 16 marzo 2016
 

 Il Coordinatore Nazionale FP CGIL

 Corte dei Conti

 Susanna Di Folco
 

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