Come avevamo anticipato, e temuto, dopo
che il Governo con il D.Lgs. n. 81 del 2005 non aveva provveduto
(come da noi richiesto) alla cancellazione della forma
contrattuale del “lavoro intermittente”, dobbiamo oggi prendere
visione dell’Interpello n. 10 del Ministero del Lavoro in cui,
confermando quanto contenuto nel D.M. del 23 ottobre 2004, si
indicano le tipologie di attività “discontinue” (Regio decreto 6
dicembre 1923, n. 2657) come quelle per cui è possibile attivare
questa forma di contratto.
E’ chiara la volontà di questo Interpello (non a caso sollecitato
da Federalberghi) di annullare la possibilità di contrastare il
“contratto a chiamata”, contro cui dovremo continuare, anche
contrattualmente, la nostra battaglia.