Previdenza: Attacco alle pensioni di reversibilità

20 Aprile 2016

Attacco alle pensioni di reversibilità

Nel Def
2016, il Documento di programmazione economica, c’è di nuovo l’idea di rivedere
i criteri per la concessione delle pensioni di reversibilità. Al capitolo
“Contrasto alla povertà e welfare”, la riforma in arrivo «razionalizza le
prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale
introducendo il principio di “universalismo selettivo”‘, e si pone l’obiettivo
di superare la frammentarietà delle misure esistenti». Di questo ne siamo
consapevoli tutti. Tuttavia c’è da rilevare che le prestazioni di natura
previdenziali, cioè quelle supportate da versamenti di specifici contributi
previdenziali non possono subire lo stesso iter delle prestazioni assistenziali
che gravano sulla fiscalità generale. La pensione ai superstiti, indiretta o di
reversibilità è una prestazione di natura previdenziale.

Ciò
significa che in futuro le vedove per averne diritto dovranno possedere
requisiti diversi e più penalizzanti di quelli attuali. L’intera materia fu
regolamentata ex novo già con la legge Dini. L’importo è determinato applicando
alla pensione diretta le seguenti percentuali: 60%, se solo coniuge; 70%, se
solo un figlio; 80%, se coniuge e un figlio o due figli senza coniuge; 100% se
coniuge e due o più figli o tre o più figli; 15% per ogni altro familiare,
avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. La pensione ai superstiti in base alla legge 335/95 è
ulteriormente ridotta se il titolare possiede altri redditi. Se il reddito
posseduto è superiore a 3 volte il trattamento minimo, c’è una riduzione del
25%, 4 volte riduzione del 40%, 5 volte, riduzione del 50%.

Oltre a ciò a seguito di un presunto
proliferare del fenomeno di matrimoni fra “caregiver” meglio conosciute come
badanti ed i loro assistiti la legge ha stabilito ulteriori elementi di
restrizioni ( le cosiddette norme anti badanti). La platea interessata comunque
si aggira sui 20.000 che su 17 ,milioni di pensionati è veramente poca cosa.

Dal 1°
gennaio 2012, in conseguenza di un matrimonio contratto con consorte di età
sopra i 70 anni e più anziano/a di 20 anni, la pensione sarà ulteriormente
ridotta se il matrimonio è durato meno di 10 anni (il taglio è del 10% per ogni
anno in meno al decennio). Non c’è decurtazione in presenza di figli minori,
studenti, o inabili. Vedi messaggio Inps n. 6304/2012 con cui fornisce
disposizioni operativa della legge n. 111/2011.

Ora il
governo intende legare la reversibilità al reddito dell’Isee. L’Isee,
l'”indicatore della situazione economica equivalente”, terrà conto anche di
eventuali patrimoni finanziari e immobiliari ai fini della concessione della
pensione ai superstiti. In altre parole, la vedova casalinga, solo perché il
marito gli ha lasciato la casa di proprietà e qualche risparmio, si potrebbe
vedere negata la pensione di reversibilità.

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