Corte dei Conti: accordo orario di lavoro e criticità sistema di rilevazione presenze (Siap)

15 Luglio 2016

L'AMMINISTRAZIONE CON UNA MANO DA' (POCO) E CON L'ALTRA TOGLIE (TANTO)

La FP Cgil Corte dei conti, aveva comunicato, sia
verbalmente nell’incontro del 17 giugno u.s., sia con una lettera (in allegato)
all’Amministrazione una serie di criticità del Sistema di rilevazione presenze
(Siap) dopo l’entrata in vigore dell’accordo sull’orario di lavoro.

 

Ebbene,
se da una parte accoglie alcune nostre giuste richieste, da un’altra toglie il
diritto alla fruizione dei permessi brevi sanciti dall’art.20 del CCNL!

 

Permesso
personale

In
caso di permesso personale (36 ore annuali da recuperare entro l’ultimo giorno
del mese successivo), il sistema in automatico sottrae il periodo temporale del
permesso stesso all’eventuale credito personale di ore accumulate. Ciò comporta
– di fatto – l’impossibilità di fruire dell’istituto giuridico del permesso
personale (che ha una propria specifica disciplina, differente dal sistema
dei permessi previsti nell’accordo). Infatti, il dipendente che avesse già
un credito (per esempio di 6 ore, accumulate secondo le modalità previste
nell’accordo) e chiedesse un permesso a recupero-codice PREC (per esempio di
due ore) si vedrebbe sottratto il tempo del permesso (due ore) sia dalle 36
annuali che dal suo credito.

Dal
momento che l’Amministrazione è così solerte nel gestire le differenti
tipologie di crediti e debiti del tempo lavorato, si chiede altrettanta
attenzione nel consentire ai propri dipendenti l’utilizzo di tutti gli istituti
relativi al tempo lavoro.

Di
conseguenza, qualora il dipendente chiedesse un “permesso breve” il tempo non
lavorato dovrebbe erodere il monte ore delle 36 previste e non il credito
personale. Quanto al recupero dello stesso permesso, posto che l’autorizzazione
deve essere data “a monte” al dipendente, sarà cura di quest’ultimo comunicare
la giornata in cui recupera senza dover chiedere un’ulteriore autorizzazione a
fermarsi.  

 

Risposta: Anche la gestione del permesso
personale (36 ore annuali da recuperare entro l’ultimo giorno del mese
successivo) rientra nella logica applicata dal sistema, che compensa, a fine
mese, crediti e debiti orari soggetti a recupero. Viene, quindi, esclusivamente
monitorato il raggiungimento del limite delle 36 ore annue. Una impostazione
diversa richiederebbe una gestione per specializzazione delle eccedenze, che
graverebbe principalmente sulle attività delle Segreterie che, con le
innovazioni introdotte (o di prossima realizzazione) si è inteso, invece,
semplificare.

 

NON ACCOLTA E
RITENIAMO INACCETTABILE E GRAVISSIMO LEDERE IL DIRITTO DI USUFRUIRE, A
RICHIESTA, DEL PERMESSO BREVE E LA SOSTANZIALE ELIMINAZIONE DELL’ART. 20 DEL
CCNL – PERMESSI BREVI.

SI RICHIEDE,
PERTANTO, L’IMMEDIATO RIPRISTINO DELLA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLE 36 ORE
DI PERMESSO ANNUALI.

 

 

Flessibilità in
entrata – Permesso retribuito ex art. 18

Attualmente il sistema prevede la flessibilità in
entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,30 (tranne che per i casi previsti fino alle
ore 10,00). In presenza di un permesso retribuito a orario, fruito ad inizio
della giornata, il sistema, in automatico, se l’ingresso è successivo alle
9,30, segnala un permesso che va dalle 7,30 fino al momento della timbratura
(esempio – entrata ore 9,45 – permesso retribuito di 2 ore e 15 minuti); se
invece la timbratura si verifica entro le 9,30, non si avrà un permesso
retribuito ma si rientra nella flessibilità ordinaria.

Ciò, evidenzia, in considerazione della penuria delle
ore annuali in n. di 18, la repentinità del prosciugamento delle ore de quibus.
Infatti, se la timbratura avviene entro le ore 9,30 non ci sarà nessuna
detrazione delle ore a disposizione, se, invece avviene alle ore 9,31 si avrà
un addebito di 2 ore e 1 minuto. Si chiede, pertanto, che i permessi retribuiti
in entrata decorrano dalle ore 9,30 (dalle ore 10,00 per le categorie previste)
in quanto la fascia oraria 7,30 – 9,30 va intesa esclusivamente come rientrante
nella flessibilità;

 

Risposta: Le assenze orarie in entrata non
decorreranno dall’orario teorico di inizio giornata (7:30), ma dal termine
previsto per la flessibilità (9:30 o 10:00). Verrà considerata assenza
esclusivamente il ritardo in entrata.

Inoltre, per
alcune tipologie di assenza, quali, ad esempio, i permessi relativi all’art. 18
C.C.N.L., alla legge 104/92, i riposi per allattamento etc., sarà consentito
stabilirne, in maniera flessibile, l’orario di decorrenza, qualora ricada
nell’ambito della flessibilità consentita. Ad esempio, in caso di timbratura in
entrata alle ore 10,00 e richiesta di fruizione di due ore di riposo per
allattamento, sarà possibile far decorrere il riposo, in maniera agevole e
senza forzatura della giornata, dall’orario richiesto dal dipendente
(nell’esempio citato: dalle ore 8,00 anziché dalle ore 7,30). La funzionalità
per la nuova gestione sarà disponibile dal mese di luglio.

 

ACCOLTA!

 

Cambio giornata
di rientro

Il
sistema non permette, nemmeno occasionalmente di modificare la giornata di
rientro pomeridiano con un’altra giornata, nella stessa settimana lavorativa.
Posto che questa è una decisione unilaterale dell’Amministrazione, se ne chiede
la disapplicazione, con possibilità di cambiare, eccezionalmente, il pomeriggio
di rientro.

 

Risposta: Con riferimento al cambio
occasionale del giorno di rientro, a fronte del riscontrato verificarsi di casi
non sporadici di utilizzo non congruo della possibilità di cambio, la scelta
ostativa operata dall’Amministrazione è stata effettuata al fine di favorire la
corretta applicazione della logica sottesa al rispetto dei cicli orari, in
funzione dei quali viene determinato l’assetto organizzativo degli Uffici.

 

NON
ACCOLTA, MA NOI RITENIAMO CHE UN CAMBIO OCCASIONALE NON CAGIONA NOCUMENTO
ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, SE PREVENTIVAMENTE RICHIESTO

 

 

Autorizzazioni
per il recupero ore

Si
ritiene immotivata l’autorizzazione da parte del dirigente, per il recupero dei
permessi e/o dei ritardi, così come enunciato nella circolare applicativa
emanata dall’Amministrazione.

 

Risposta: Per le autorizzazioni relative
alle ore di recupero, fa capo ad ogni dirigente prevedere le modalità di
completamento dell’orario di lavoro, in considerazione delle esigenze
organizzative dell’Ufficio.

 

L’AMMINISTRAZIONE
QUI DELEGA IL DIRIGENTE AD AUTORIZZARE O MENO IL DIPENDENTE ALLE ORE DI
RECUPERO E CI SI CHIEDE: A CHI PUO’ CAUSARE DANNO?

 

Pausa pranzo

In caso di pausa fuori la sede oltre i 30 minuti, e il
dipendente prolunghi il proprio orario di lavoro giornaliero per gli
stessi minuti usufruiti in più per la pausa, questi ultimi non vanno a
completare l’orario di lavoro, ma risultano come ritardo.

 

Risposta: La gestione della pausa pranzo,
anche nel caso di ciclo orario con giornate di 6 ore (ove ne ricorrano le
condizioni), sarà modificata al fine di renderla flessibile in base alla
effettiva durata della stessa, qualora superiore a 30 minuti. In tal modo, il
termine dell’orario ordinario di lavoro risulterà prolungato del tempo
necessario a compensare la durata della pausa pranzo, con eliminazione della
flessibilità e delle regole ad essa associate. Inoltre sarà possibile far decorrere
l’inizio della pausa pranzo dalle ore 15:00. Le modifiche saranno disponibili
dal mese di ottobre 2016.

Le anomalie segnalate relativamente alla
non corretta gestione della pausa pranzo e delle eccedenze orarie da imputare
“all’autonomia” e/o alle “autorizzate”, riscontrate in presenza di cicli orari
che prevedono la giornata lavorativa di 6 ore, saranno risolte a partire dal
mese di ottobre 2016.

Al fine di
determinare la corretta attribuzione della pausa pranzo, sono state già
apportate le necessarie modifiche alle regole associate a ciascuna delle
causali di assenza oraria (es. Legge 104/92, PMFH, RCOM, PREC…)

 

ACCOLTA!

 

Ore in
autonomia

Nella circolare applicativa per le ore in autonomia
non viene specificato che possono essere utilizzate anche ad ore, pur con
autorizzazione; ciò ha comportato diverse interpretazioni da parte dei Saur.

 

Risposta: nessuna (!)

 

L’amministrazione ha altresì comunicato, che news di
aggiornamento saranno pubblicate sul sito Intranet, in concomitanza con le date
di effettiva disponibilità di ciascuna delle sopra richiamate modifiche
apportate al SIAP.

 

Roma,
15 luglio 2016

 

Il
Coordinatore Nazionale FP Cgil Corte dei conti

Susanna
Di Folco

 

Corte dei Conti : anomalie nel sistema Siap – criticità (nota del 27 giugno 2016)

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