Avvocatura dello Stato: Orario di servizio e di lavoro – Criteri generali art. 7, 2° c. DPR 333/1995 – Circolare n.33/2016

29 Luglio 2016

Orario di servizio e di lavoro. Criteri generali art. 7, 2° c. DPR 333/1995. Circolare Avvocatura Generale dello Stato n.33/2016

Lo scorso febbraio l’Avvocatura Generale ha inviato, alle
OO.SS. e al Comitato Unico di Garanzia, una bozza di circolare sull’orario di
servizio e di lavoro, sulla quale sia la scrivente O.S. sia il CUG hanno
formulato osservazioni di merito e proposte.

 

Circa 10 gg orsono, dopo diversi solleciti, ci è pervenuta
la risposta dell’Amministrazione (che alleghiamo insieme alla circolare), dai
contenuti molto discutibili e diretti solo a rappresentare una posizione di
totale chiusura a qualsiasi possibile confronto e mediazione. Infatti, a
distanza di poche ore, è stata divulgata la circolare n. 33/2016, dai contenuti
identici a quelli della bozza inviata a titolo di informazione preventiva
quattro mesi fa.    
Da parte nostra abbiamo subito trasmesso al Segretario
Generale una nota di stigmatizzazione della condotta assunta. Riteniamo però
che l’argomento meriti un approfondimento, utile ad evidenziare le maggiori
criticità.

 

 Un principio generale ed irrinunciabile che rivendichiamo
è il rispetto della contrattazione
decentrata di posto di lavoro. La circolare 33 non è il risultato di un
confronto con le OO.SS. a livello centrale, ma rappresenta una scelta
unilaterale dell’Amministrazione. Inoltre è opportuno approfondire in tale sede
eventuali problematiche relative al programma di rilevamento delle presenze in
relazione con accordi locali e situazioni precedenti.

 

 Entrando nello specifico la confusione generata dall’art.
4, “Orario ordinario” entra palesemente in conflitto con quanto previsto dal
art. 19 comma 2 del CCNL 1994-1997 ed anche con l’art. 8, che correttamente
rimanda la definizione dell’articolazione dell’orario di lavoro all’esame con
le OO.SS. in sede locale. E’ utile ricordare, anche, che il DPR 333/1995,
all’art. 7 individua, fra le attribuzioni degli avvocati distrettuali, quella
di adeguare l’orario di servizio della sede alla “specifica realtà locale”
tenuto conto dei criteri generali indicati dal segretario generale; dunque sono
possibili interlocuzioni per la modifica dell’orario di servizio in sede locale
a seconda delle esigenze della sede poiché è previsto, ai sensi del CCNL,
l’ascolto preventivo delle OO.SS.

 

Avevamo proposto all’Amministrazione l’introduzione
dell’istituto contrattuale”banca delle
ore”, ex art. 27 CCNL integrativo del CCNL del 16/05/2001.

La risposta, negativa, dell’Amministrazione, motivata da
“rigidità amministrativo-contabili è inaccettabile. Un istituto
contrattualmente previsto non può non essere applicato per la motivazione
rappresentata. E’ compito dell’Amministrazione trovare le soluzioni adeguate a
superare qualsiasi rigidità.

Va rimarcato, per evitare di ingenerare confusione sul
tema, che l’accumulo orario previsto dal sistema informatico ad oggi in uso
nulla ha a che fare con l’istituto contrattuale della Banca delle Ore,  ma è ad oggi l’unico strumento utile per
conteggiare positivamente le eccedenze orario a qualsiasi titolo effettuate.

Tuttavia, banca delle ore, straordinario retribuito e
riposi compensativi (ma potremmo aggiungere l’orario plurisettimanale ed altro
ancora) sono istituti diversi e distinti che il lavoratore può utilizzare per
assolvere ad esigenze di servizio esistenti.

La rigidità dimostrata dall’Amministrazione su una materia
flessibile come quella dell’orario di lavoro deve preoccuparci tutti, anche
perché rischia di incidere negativamente sul quotidiano di ciascun lavoratore,
sulle esigenze personali, familiari, sui tempi delle città, che diversamente
ben potrebbero conciliarsi con le esigenze di servizio e addirittura favorirne
l’assolvimento.

        
E’ evidente che la materia dell’orario,
in sé complessa ed articolata, mal si presta ad essere trattata attraverso
comunicati e note scritte, e nel nostro caso la difficoltà assume contorni
esponenziali a causa della confusione e degli errori fatti
dall’Amministrazione.

        
Riteniamo quindi
imprescindibile impegnarci per ottenere un mutamento delle cose, e in questo
percorso vi chiediamo un contributo attivo avviando, ove possibile, la
contrattazione decentrata e segnalandoci a vostra volta le criticità sul vostro
posto di lavoro, eventuali decisioni adottate unilateralmente
dall’Amministrazione locale, e quanto possa risultare utile all’obiettivo di
riportare al tavolo sindacale la parte pubblica.

 

 
 Roma, 7 luglio 2016

 

 

        
         
per
Funzioni Centrali FPCGIL    
         Nicoletta Grieco

 

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