Previdenza complementare: Aggiornamento sulla trattenuta del 2,5%

20 Settembre 2016

La retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR



In base alla sollecitazioni che pervengono da altri sindacati e di alcune pronunce giurisdizionali che hanno accolto alcuni ricorsi, continuano a pervenire quesiti in merito alla possibilità di fare ricorso contro la trattenuta del contributo del 2,50% che sarebbe effettuata ai dipendenti pubblici in regime di Tfr perché assunti dopo il 2001, oppure assunti prima ma che hanno trasformato il Tfs in Tfr per aderire alla previdenza complementare. Nel merito questa Federazione si è più volte pronunciata, anche dopo un approfondito supporto legale, contro i ricorsi, che comunque ognuno, nella propria libertà di scelta, può decidere di esperire. Ciò perché sul tfr non viene effettuata nessuna trattenuta. Quasi tutti i ricorsi vinti in primo grado sono stati poi respinti in appello. Probabilmente sarà adita forse anche la Cassazione per dirimere definitivamente la questione, già ampiamente dibattuta. Giova riepilogare brevemente la vexata quaestio, infatti in base la norma contenuta nell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 ( invarianza della retribuzione) e nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 che ha recepito l’accordo sindacale del luglio 1999, l’Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in piena conformità alle norme di legge sopra citate, opera una riduzione della retribuzione lorda del personale assoggettato a regime di TFR “in misura pari al contributo previdenziale soppresso”. In altre parole, come precisato anche dall’Inps, a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita). Pertanto una eventuale interruzione di tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di precisi obblighi di legge. Ci si è indotti a ritenere che la trattenuta vi sia in quanto viene riportata sulle buste paga in base al principio della trasparenza. Per avere certezza della trattenuta basta esaminare i versamenti delle amministrazioni fatte all’Inps con la Dma o l’Uniemens. La stessa circolare ell’ ex Inpdap del 1.8.2002, n. 30 a pag 11, punto 5 precisa inequivocabilmente che il contributo ” è a totale carico dell’Ente datore di lavoro”, mentre nella successiva pag 13 illustra il meccanismo “dell’adeguamento degli stipendi del personale in Tfr” e nella successiva pag 14 reca un esempio. Va precisato infine che le somme “sterilizzate” vengono contabilizzate alla cessazione del servizio ai fini del calcolo della pensione. Purtuttavia, l’indicazione della quota del 2.5% in busta paga, come importo neutro, alimenta il convincimento di continuare a pagare la trattenuta a proprio carico. Stupisce che Organizzazioni firmatarie dell’accordo sulla sterilizzazione della trattenuta poi alimentano infondate speranze invitanto a ricorrere alle solite vie giurisdizionali.
Invece lo stipendio lordo viene diminuito ma successivamente poi  viene incrementato figurativamente dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo della pensione e del Tfr (vedi circolare n. 30 del 1.8.2002 ex Inpdap).
Si allega la circolare n. 30/2002 e l’esempio di busta paga.

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