Ministero Difesa: Lettera Fp Cgil nazionale a Persociv su circolare personale turnista

24 Gennaio 2017

Ministero Difesa: Lettera Fp Cgil nazionale a Persociv su circolare personale turnista

Codesta Direzione generale ha, con la circolare
in oggetto, ritenuto opportuno fornire agli enti di servizio talune linee di
indirizzo su alcuni importanti aspetti riguardanti la gestione
dell’organizzazione del lavoro in turni, al fine di garantire una corretta ed
organica applicazione dei principali istituti di legge e contrattuali spettanti
al personale turnista.

           
Tra queste, al punto 3., è
intervenuta anche sul tema “Assenze a vario titolo, riposi e recuperi”,
provando a disciplinare l’ipotesi di assenza a vario titolo mediante il ricorso
all’utilizzo dell’orario convenzionale di
servizio giornaliero, ovvero 6 ore nell’ipotesi di turno articolato su sei
giorni, e 7 ore e 12 minuti nell’ipotesi di turno articolato in cinque giorni,
per indicare un presunto residuo a carico del dipendente di un debito orario
per l’orario non effettuato.

           
Di
seguito, poi, codesta direzione elenca le varie tipologie di turnazione e di
presunto debito accumulato dal lavoratore, e conclude sostenendo che in caso di
assenza a qualsiasi titolo (ferie, permessi retribuiti o altro)
coincidente con un turno, il lavoratore non matura il diritto al riposo
compensativo nella giornata immediatamente successiva; è quindi tenuto ad
effettuare la prestazione lavorativa in luogo del riposo per la durata
convenzionale prevista nella settimana.

    In
proposito, ci consenta di non essere affatto d’accordo con le determinazioni
assunte sul punto nella circolare de quo, poiché sul tema è come noto
intervenuto il Contratto Integrativo del C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16
Maggio 1995, che ne ha integrato talune disposizioni, peraltro tuttora vigenti. 

          Come
quella contenuta precisamente nell’allegato “A”, punto 4. ” Applicazione
dell’art. 19 del C.C.N.L.”, che alla lettera C) recita testualmente: << “le
assenze per l’intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che
sia la durata dell’orario di lavoro nella giornata di assenza”>>.

           
In ragione
di quanto testé assunto, considerati da ultimo anche gli orientamenti
applicativi ARAN sul tema, si invita codesta Direzione generale a far tenere
l’immediata correzione della predetta circolare sul punto in questione,
facendone adeguare i contenuti alle previgenti disposizioni dispensate dal
menzionato Contratto Integrativo.

           
Si
resta in attesa di cortese urgente riscontro.

 

           

Il
Coordinatore Nazionale FP CGIL

Ministero
Difesa

Francesco Quinti                                                                                         

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