Avvocatura dello Stato: lettera per ANAC – ARAN e Dipartimento Funzione Pubblica su protocollo d’intesa per gli sviluppi economici

06 Febbraio 2017

  Roma, 3 febbraio 2017

All’Autorità Nazionale Anticorruzione

All’Aran

Al Dipartimento della Funzione Pubblica

Facciamo
riferimento al Protocollo d’intesa per gli sviluppi economici all’interno delle
aree sottoscritto il 21/11/2016 all’Avvocatura dello Stato dal Segretario
Generale e della OO.SS. CISL FPS, UIL PA, CONFSAL UNSA, FLP. (All. 1).
La scrivente FP CGIL non ha
sottoscritto il protocollo d’intesa, ritenendolo in alcune sue parti non
conforme alle disposizioni contrattuali che regolamentano le progressioni
economiche, e ravvisandovi altresì aspetti ritenuti illegittimi rispetto alla
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed
integrità.
In dettaglio: Nell’ambito dell’esperienza professionale (art.
2, paragrafo I del Protocollo di intesa) la valutazione dell’esperienza
lavorativa, a causa del meccanismo previsto, porta a risultati distorti:
fissando a 18 punti il massimo del punteggio valutabile, tutti gli anni
superiore ai 33 di servizio effettivo risultano, di fatto, “non utili” e
pertanto azzerati, da un lato producendo un danno ingiusto ad una vasta platea
di lavoratori, anche a fronte all’età media anagrafica elevata; dall’altro va
ad attribuire una eccessiva ai titoli di studio, culturali e professionali, e
agli “incarichi” conferiti da parte dalla dirigenza dell’ufficio, rispetto ai
quali esprimeremo più avanti tutte le nostre riserve.

Con riferimento ai titoli di studio,
culturali e professionali (art. 2, paragrafo III lett. E, del Protocollo di
intesa).

In linea di principio, appare
inaccettabile che possano essere inseriti tra i criteri valutabili, e con un
punteggio sostanziale, gli incarichi di posizione organizzativa (già
retribuiti) ed altri incarichi assegnati dalla dirigenza in base a criteri
fiduciari e, quindi, non oggettivi. Ciò provoca una chiara discriminazione
tra il personale e rende le procedure finalizzate a favorire chi già gode ed ha
goduto in passato di queste posizioni. Tale criterio è una novità assoluta, non
è previsto dal CCNL, crea un pericoloso precedente e favorisce lo svolgimento di
una procedura in cui si progredisce in base alla decisione della dirigenza.

In dettaglio:

-Il protocollo
di intesa del 21/11/16 stabilisce la valutazione degli incarichi di
posizione organizzativa (lett. E, punto 1),. attribuiti a partire dal
1° gennaio 2010, senza tener conto che nel 2014 è stato sottoscritto in
Avvocatura un accordo tra Amministrazione e OO.SS. che ha individuato,
nell’ambito della disciplina contrattuale, criteri condivisi per l’attribuzione
delle p.o., da cui è scaturita la Circolare n. 45/14. L’accordo in questione si
era reso necessario a seguito delle modalità, non rispondenti alle
caratteristiche dell’istituto contrattuale, con cui molto spesso, all’interno
dell’unico Istituto della Pubblica Amministrazione privo di dirigenza
amministrativa, venivano assegnate le posizioni organizzative (per lo più secondo
un principio di automatismo direttamente legato all’inquadramento in terza area
professionale). Pertanto, la valutazione delle posizioni attribuite prima di
tale data, rappresenta una sorta di “sanatoria” inaccettabile, che peraltro si
lega a quanto emerso al tavolo contrattuale, circa il fatto che, ancora oggi,
procedure e modalità di conferimento delle posizioni organizzative non sono
affatto in linea con la disciplina vigente. Ragione in più per non inserire tra
i criteri valutabili gli incarichi di posizione organizzativa.

-Sugli altri
incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali (non di nomina
sindacale) conferiti con provvedimenti dell’Avvocato Generale, del Segretario
Generale o dell’Avvocato distrettuale (lett. E, punto 2).

-La definizione
di INCARICHI utilizzata nel Protocollo di Intesa è estremamente generica, né
consente di appurare se davvero esistano o siano individuabili disposizioni
normative o contrattuali alle quali ricondurre la fattispecie “incarico”, in
modo da fornire almeno una garanzia di certezza e di trasparenza. Viceversa,
si è aperta la strada alla più ampia, incontrollata soprattutto incontrollabile
discrezionalità da parte dell’amministrazione nell’attribuire punteggi
anche ad attività del tutto improbabili ai fini delle progressioni. Occorre
evidenziare, peraltro, che gli incarichi sono conferiti in maniera del tutto
discrezionale dalle figure summenzionate, e non secondo una procedura
oggettiva, e ciò rende ancora più grave la attribuzione di punteggi nell’ambito
di progressioni professionali rivolte a tutto il personale.

Inserendosi all’interno di una
procedura selettiva, occorre poi valutare il Protocollo di Intesa alla luce
del Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocatura
dello Stato, che per il triennio 2016/2018 ha effettuato una prima
mappatura dei processi con annessa individuazione dei rischi, tra cui risulta
proprio (area gestione del personale, macroprocesso “progressioni di carriera e
progressioni economiche personale contrattualizzato”) il processo “valutazione
di titoli se previsti” .
Due elementi, a questo punto, vengono in evidenza:
l’ufficio amministrativo responsabile, ovvero la COMMISSIONE ESAMINATRICE, e la
descrizione del rischio: VALUTAZIONE NON CONFORME AI CRITERI PRESTABILITI ALLO
SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI (si veda All. n. 2 alla pagina
3).

1)   commissione esaminatrice: all’interno
dell’accordo ne è stata prevista già la composizione: avvocati e procuratori
dello stato, dipendenti con funzioni di segreteria. E’ facile intuire che tutti
i componenti saranno scelti all’interno della sede di Roma, dove è scontata la
conoscenza diretta dei candidati che hanno presentato i titoli da valutare, con
un maggiore condizionamento (in positivo ma anche in negativo) dei
componenti; di altrettanto dubbia trasparenza appare la presenza in commissione
di dipendenti amministrativi (pur con funzioni di segreteria) che avranno
presentato la propria domanda di progressione.

2)   valutazione non
conforme ai criteri prestabiliti questo aspetto ci riporta a quanto
osservato all’inizio, e cioè la NECESSITA’ di criteri oggettivi ed
individuabili con certezza, proprio per consentire la prevenzione del
rischio specifico. E’ evidente che la formulazione contenuta nell’accordo non
presenta tale caratteristica.

Inoltre, come è
noto, parte integrante della prevenzione della corruzione è il piano di
trasparenza, con annesso obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicazione
sul proprio sito istituzionale. Se si accede alla Rete Intranet dell’Avvocatura
dello Stato, infatti, alla Sezione Amministrazione trasparente, Personale, si
trovano elencate una serie di voci riconducibili agli incarichi, ma rispetto al
personale amministrativo l’unico riferimento, intitolato “Incarichi conferiti e
autorizzati al personale amministrativo, anni 2014-2015-2016” comprende
tutt’altro, facendo così cadere un’ altra possibile garanzia. (che alleghiamo a
mero titolo esemplificativo, cfr. All. n. 3,).
Tutto ciò, a
nostro avviso, merita di essere valutato sotto l’aspetto della legittimità.
Secondo la normativa vigente, sarebbe naturale agire attraverso una segnalazione
al Responsabile della Prevenzione. Senonché si presenta un ulteriore problema:
il Responsabile dell’Avvocatura è il medesimo funzionario che costantemente
presenzia alle riunioni sindacali quale componente della delegazione di parte
pubblica, e -nello specifico dell’accordo in esame ­ha contribuito in prima
persona alla sua costruzione. Di questo ruolo (di componente delegazione parte
pubblica) non risulta peraltro menzione alcuna nei vari programmi triennali di
prevenzione corruzione/trasparenza, ma ci orienta a presentare la nostra
segnalazione direttamente all’ANAC, nonché agli altri Organismi di
Controllo in indirizzo, non già a scopo di rivendicazione sindacale, bensì
di vera e propria segnalazione di violazione della normativa.

Infine: tra le misure di prevenzione da
applicare ed inserite nel piano triennale, troviamo il “divieto di
ammissione di titoli che, se non previsti dalla legge o altre norme giuridiche,
non risultino da registri ufficiali dell’ufficio (normativa interna, protocollo)
o che non siano riconducibili ad alcun procedimento amministrativo”. Anche
in questo caso, la previsione risulta di difficile interpretazione, e
meriterebbe almeno un chiarimento, a garanzia del principio di trasparenza.

Si comunica,
per opportuna conoscenza, che tutti i documenti allegati (1, 2, 3) sono
accessibili da chiunque poiché pubblicati sul sito della Avvocatura o
regolarmente inviati in via ufficiale alla scrivente O.S.

Nell’attesa di
ricevere riscontri in merito a questa segnalazione si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
FPCGIL
 Salvatore Chiaramonte

 
 
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