Professioni Sanitarie – D.M. 29 marzo 2001

14 Dicembre 2017

D.M. 29 marzo 2001

Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000).
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico-sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;
Visto l’art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell’8 febbraio 2001;
Decreta:

1. Le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

2. Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.

3. Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

4. 1. Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico – diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico – assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.

5. Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.

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