D.M. 8 gennaio 2009

15 Dicembre 2017

Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. (GU n. 122 del 28-5-2009)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l’art. 6, commi 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-
disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);

Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione Superiore dei paesi dell’area europea;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all’Anagrafe degli studenti ed al certificato «supplemento al diploma»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, della stessa legge;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alla Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

Considerata l’esigenza di provvedere alla determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni, nonché ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli Tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell’adunanza dell’11 gennaio 2006;

Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell’allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli Tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;

Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza dell’1/2 settembre 2005;

Sentita la CRUI per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2, del D.M. 270/2004;

Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 30 ottobre 2007;

Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nell’adunanza del 6 e 7 dicembre 2007;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni di cui al punto 1 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a ridurre le discipline cliniche in quanto la presenza delle discipline cliniche nel corso di laurea triennale rende obbligatorio il loro inserimento, anche nel corso di laurea magistrale, per garantire la continuità didattica e per approfondire l’organizzazione e la gestione dell’assistenza nei vari ambiti clinici;

Considerato che l’invito, contenuto nel punto 2 del parere della VII Commissione del Senato, inteso a favorire le attività di formazione a distanza, al fine di promuovere l’ampliamento e la diffusione di esperienze nazionali ed internazionali può essere accolto limitatamente alle sedi decentrate ed esclusivamente per la didattica teorica, fermo restando che, data la specificità della professione sanitaria, anche il rapporto con il docente nella didattica teorica puo’ consentire un apprendimento delle modalità di rapporto con il paziente;

Considerato altresì, che non si condivide il suggerimento contenuto nel punto 3 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica riguardante l’introduzione e l’approfondimento delle discipline gestionali ed organizzative che riguardano strettamente le competenze degli infermieri, nonché l’ampliamento dello studio delle discipline statistiche, in quanto i 20 crediti formativi liberi a scelta dalla sede sono disponibili oltre che per l’eventuale didattica on line anche per approfondimenti di tipo statistico, epidemiologico e gestionale;

Decreta:

Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali.
2. Le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al D.M. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite dalle classi di laurea magistrale allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all’art. 8.
3. Le università, nell’osservanza dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale n.270/2004 procedono all’istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizione di cui al presente decreto entro l’anno accademico 2010/2011.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico;

Art. 2
1. I corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari.

Art. 3
1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì’ assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’ acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
4. Nel definire gli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie di ciascuna classe le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea , nonché in particolare, alle competenze relative all’ organizzazione e coordinamento di tutte le figure professionali ricomprese in ogni classe, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
5. Salvo quanto previsto dal comma 6, relativamente al trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Art. 4
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo , ai sensi dell’ articolo 11, comma 7, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’ università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ ambito di corsi di laurea delle professioni sanitarie non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ ambito di corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Art. 5
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico. Nel computo dell’impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l’obbligo di aver completato l’ attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.

Art. 6
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l’accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2 .
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 e dell’articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.

Art. 7
1. Le università rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi, o a singoli profili professionali.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 8
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui allo stesso decreto.
2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi possono essere disposte con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro
F.to Gelmini

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