Avvocatura dello Stato: comunicato riunione del 22 maggio 2018

23 Maggio 2018

Alle Lavoratrici e ai lavoratori della Avvocatura dello Stato

Si è svolto ieri il primo incontro tra OO.SS. e Amministrazione per definire i criteri di utilizzo del FRD 2018. Nei fatti la riunione è stata interlocutoria, in quanto, allo stato, non sono state ancora certificate le somme disponibili per finanziare i diversi istituti contrattualmente previsti.

È comunque emersa la volontà comune delle parti ad attuare anche nel 2018 ulteriori progressioni economiche. Sul punto, abbiamo già rinnovato il nostro totale ed assoluto dissenso rispetto all’eventualità di un altro accordo che dovesse prevedere gli stessi criteri delle progressioni 2017, in particolar modo rispetto alla valutazione degli “incarichi” (attribuiti su base fiduciaria e valutati con assoluta discrezionalità dalla commissione esaminatrice) e delle posizioni organizzative (a nostro avviso improntate a criteri di attribuzione basati su automatismi e comunque, almeno per il 2018, non ricondotti ad un tavolo di confronto nell’ambito del nuovo contratto nazionale di lavoro).

Con richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, abbiamo chiesto alcune rettifiche alla circolare 25/2018 dell’Avvocatura Generale dello Stato, trasmessa lo scorso 17/05, con oggetto “permessi retribuiti ed assenze dal servizio”. Il riferimento è ad alcuni importanti nuovi istituti introdotti dal nuovo CCNL.

In particolare, abbiamo segnalato la necessità di modificare l’ultima parte della circolare, nella parte in cui richiama l’art. 35 CCNL. Comma 12. La disciplina vigente prevede che l’utilizzo dell’art. 35, in assenza di malattia già certificata, NON richiede anche la certificazione del medico curante (come erroneamente scritto nella circolare 25/18), ma la sola attestazione della struttura presso cui si effettua la visita, la terapia o l’esame diagnostico.

Sempre con riferimento all’art. 35, qualora fruito in misura oraria, abbiamo chiesto di specificare che nella stessa giornata è possibile fruire anche di altri permessi orari, purché le due diverse tipologie di permesso siano intervallate da una presenza in servizio.

Infine, abbiamo ribadito la vigenza dall’art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001 che stabilisce la possibilità di usufruire dell’assenza per malattia “per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Per FPCGIL Nazionale
Nicoletta Grieco

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