INPS: Sul secondo livello differenziato dei professionisti

05 Ottobre 2018

Comunicato

Nella giornata del 3 ottobre si è tenuto l’incontro per l’esame dei nuovi criteri per l’attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità.
Premesso che i documenti distribuiti venivano modificati dalla stessa Amministrazione poco prima che l’incontro avesse inizio, l’esigenza di rivedere i criteri in questione nascerebbe dalla necessità di introdurre tra i criteri selettivi anche elementi di valutazione dell’attività del professionista.
In via preliminare, abbiamo contestato l’intempestività e l’inopportunità dell’iniziativa.
Per un verso, infatti, l’Amministrazione non bandisce da anni selezioni per l’attribuzione del secondo livello di professionalità e l’ultima selezione effettuata risulta anzi sospesa e oggetto di contenziosi giudiziari. Per altro verso, siamo alla vigilia della sottoscrizione del nuovo CCNL Dirigenti e
Professionisti, che certamente si occuperà dell’argomento, stante la necessità di dare soluzione al sostanziale blocco nell’accesso al secondo livello registrato negli ultimi anni.
Per tali motivi, prima ancora di entrare nel merito dei criteri proposti, abbiamo invitato l’Amministrazione:
– a bandire con urgenza una selezione per la copertura dei posti eventualmente disponibili, sulla base dei criteri oggi vigenti, previa composizione dei contenziosi pendenti;
– a rinviare il tema della revisione dei criteri di accesso all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL, ormai imminente.
Nel merito, abbiamo rilevato:
– la palese ed ingiustificata differenziazione – a parità di previsioni contrattuali
– nell’attribuzione dei punteggi tra legali da una parte, tecnici ed attuari dall’altra;
– l’inopportunità di utilizzare quale criterio di selezione il punteggio attribuito al professionista in sede di valutazione della qualità individuale, posto che i criteri attualmente in uso per la valutazione dell’attività dei professionisti sono notoriamente inadeguati e non riferiti all’attività professionale del singolo, tant’è che è la stessa Amministrazione ha recentemente avviato un percorso di revisione di detti criteri;
– l’incongruenza nella distribuzione del punteggio tra i diversi titoli professionali (8 punti per un dottorato di ricerca conseguito anche 30 anni addietro contro i 3 punti per l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti o, per tecnici e attuari, per lo svolgimento di incarichi di particolare rilevanza);
– l’eccessivo peso attribuito agli incarichi di coordinamento, persino a quelli non attribuiti a seguito di regolari selezioni, peraltro con immotivato riferimento ai soli ultimi sei anni e non anche all’intera vita lavorativa del professionista presso l’Istituto;
– l’ingiustificato rilievo, per i legali, all’adesione a richieste di mobilità temporanea verso sedi critiche per periodi di 10 giorni, a scapito di chi in quelle sedi lavora stabilmente da anni;
– l’assoluta improprietà, sempre per i legali, del riferimento alla percentuale delle costituzioni in giudizio o, peggio, delle cessazioni della materia del contendere o abbandoni della causa da parte delle controparti, le prime inattendibili per la parzialità e insufficienza delle procedure informatiche in uso, da tempo denunciata, le seconde per l’evidente non significatività del dato ai fini della valutazione del merito del professionista.
L’Amministrazione ha preso atto dei rilievi mossi dalla CGIL e dalle altre OO.SS. e si è impegnata ad una nuova convocazione su nuovi testi, riservandosi di incardinare eventualmente un tavolo tecnico per l’individuazione di criteri maggiormente idonei al fine dichiarato di inserire elementi di valutazione del merito dei professionisti.

IL COORDINATORE NAZIONALE
FP CGIL INPS
Matteo Ariano

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