DAP: Nota Unitaria – formazione funzionari tecnici

07 Marzo 2019

Alla Direzione Generale della Formazione
e-mail: issp.roma@giustiziacert.it

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio VII – Coordinamento Tecnico e Gestione dei Beni Immobili
e-mail: dgrisorse.dap@giustiziacert.it
ROMA

Oggetto:Piano Attività Formative (PAF) 2018 – Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 40 ore (ex D.Lgs.81/2008) e Corso di aggiornamento per efficientamento e diagnosi energetiche di 24 ore

I Funzionari Tecnici, hanno partecipato ad entrambi i corsi in oggetto essendo stati invitati a partecipare dalla D.G. del Personale e delle Risorse.
Ebbene, con sommo dispiacere, alla data odierna, sull’apposita piattaforma on line non vedono ancora accreditati, per entrambi i corsi, i Crediti Formativi Professionali obbligatori previsti dal D.P.R. 137/2012 e dal successivo Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. Tali crediti formativi, come certamente sono a conoscenza codeste DD.GG., sono necessari per conservare l’iscrizione al proprio Ordine professionale, requisito previsto per l’accesso al proprio profilo professionale dall’esterno.
Si sottolinea come l’accesso ai crediti formativi tramite apprendimento non formale come quello a cui avrebbero dato diritto i corsi citati in oggetto, consentirebbero l’attribuzione di 1 CFP per ogni ora di formazione.
Appare inspiegabile come, pur a distanza di anni, la D.G. Formazione non si sia ancora accreditata direttamente presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri come provider formativo e/o non abbia stabilito regole chiare e precise per l’affidamento dei servizi di formazione alle società esterne presenti sul mercato della formazione professionale tecnica.
Così come appare doveroso che la D.G. del Personale e delle Risorse prenda atto di questa anomalia che alla lunga si potrà ritorcere negativamente, una volta persi i requisiti da parte del proprio personale, sulle possibilità di coprire gli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore e, per determinati limiti di importo delle opere, anche di Responsabile unico del procedimento.
Qualora, viceversa, si ritenga che, alla luce delle recenti disposizioni legislative (art. 24 comma 3 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.), sia sufficiente il possesso della sola abilitazione professionale per la copertura dei
suddetti incarichi (anche se è doveroso ricordare che il riferimento specifico nel testo di legge è alla sola attività di progettazione), si auspica che venga posto un quesito all’Ufficio legislativo del Sig. Ministro della Giustizia per dirimere l’annosa questione.
In ogni caso appare doveroso assicurare un’adeguata e continua formazione professionale a favore dei propri dipendenti, a tutto vantaggio della stessa Amministrazione e degli obiettivi che si intendono perseguire.

Distinti saluti.

Roma, 6 marzo 2019

 

                                          FP CGIL                             CISL FP                          UIL PA
Lamonica                              Marra                               Amoroso

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