IRCCS/IZS: Decreto mille proroghe 2020 Dl 162/19 ( art. 25 comma 4 ) proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria

08 Gennaio 2020
Art. 25 Disposizioni di competenza del Ministero della salute 
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 e’ inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all’incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.». 2. All’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: «c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui: 1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell’articolo 20, comma 2; 2) per l’80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.». 3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All’articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».
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