ENAC: Unitario – Art. 87 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 – diffida ad adempiere

24 Marzo 2020

Al Presidente ENAC

Dott. Nicola Zaccheo

SEDE

Al Direttore Generale ENAC

Dott. Alessio Quaranta

SEDE

Via Pec a: protocollo@pec.enac.gov.it

Oggetto: Art. 87 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 – diffida ad adempiere.

La scriventi Federazioni, visto l’art. 87 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 che dispone :

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. “ tenuto conto che detta tipologia lavorativa nell’arco temporale di riferimento del D.L. assume la caratteristiche di modalità ordinaria della prestazione lavorativa, senza i vincoli dettati dalla tipologia lavorativa
dalle dotazioni informatiche, dalle percentuali di applicazione, dagli obblighi di rientro. Visto il Regolamento emanato ieri da codesta Amministrazione sullo svolgimento del lavoro agile e considerato che continuano a segnalarci fraintendimenti da parte di Dirigenti di diverse strutture a non attuare quanto previsto nel succitato D.L. con conseguente grave danno alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e alla stessa sicurezza sanitaria nazionale.

DIFFIDANO

l’Amministrazione a dare IMMEDIATA, PIENA e COMPLETA ATTUAZIONE a quanto ora previsto dalla norma, con l’individuazione immediata delle attività considerate indifferibili da rendere in presenza e poi definiti questi consentire l’immediato accesso di tutto il restante personale al lavoro agile. E’ di tutta evidenza che ogni inadempimento da parte dei Dirigenti delle strutture interessate di quanto previsto dal D.L. comporterà l’assunzione di gravi e precise responsabilità.

Roma, 23-03-2020

F.to FP-CGIL

M. Barberis

F.to FIT-CISL

S. Ingrassia

F.to UIL- PA

C. Conti

F.to UIL-Trasporti

R. Giametta

 

F.to FLP ST – CIDA FC

P.Proietti G. Parisini

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