CONI: regolamento Comitato Paritetico Protocollo Sicurezza

17 Luglio 2020

Regolamento di funzionamento del Comitato di verifica previsto
dall’accordo sindacale del 12 maggio 2020.

Composizione

Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuna dell’organizzazioni sindacale firmatarie dell’accordo sindacale del 12 maggio 2020 e da un numero pari di rappresentanti dei datori di lavoro. Ai fini del suo

funzionamento per ogni componente effettivo può essere
nominato un supplente, che partecipa alle riunioni in caso di assenza del titolare. La partecipazione alle riunioni del Comitato costituisce attività in servizio, di norma prestata da remoto in modalità telematica, e non conferisce diritto a indennità, gettoni di presenza o altra forma di retribuzione. Esso si riunisce, di norma, in orari compatibili con le ordinarie attività lavorative che vengono svolte da remoto, previa formale convocazione da parte del componente che svolge funzioni di segreteria o di altro dipendente, anche esterno al comitato, al quale vengono attribuite dette funzioni. Nel corso della prima riunione il Comitato nomina un Presidente ed un suo vice, scelti uno per parte datoriale ed uno per parte sindacale, nonché un segretario, per le relative attività di convocazione, verbalizzazione e tenuta dei documenti.
La convocazione del Comitato avviene con cadenza mensile e, in ogni caso, quando se ne ravvisi la necessità in relazione al corretto assolvimento dei propri compiti. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati soggetti terzi (ad es. RSPP, medici competenti, rls) che, in ragione dei ruoli ricoperti e delle competenze professionali possedute possano fornireconsulenza, informazioni e documenti per il miglior funzionamento dello stesso.
Esso non ha poteri di spesa, assolverà i compiti previsti per tutto l’ambito di applicazione dell’accordo sindacale del 12 maggio 2020 ed assorbirà le funzioni attribuite ai corrispondenti Comitati aziendali, qualora costituiti.

Compiti del Comitato

Il Comitato ha lo scopo di verificare l’adozione dei Protocolli sulla sicurezza anti Covid-19 dei diversi datori di lavoro, la loro applicazione e la verifica delle regole in essi contenute, monitorandone l’efficacia e proponendone l’eventuale aggiornamento, anche a seguito di eventuali segnalazioni che gli pervengono, previa informazione e verifica di quanto segnalato.
A tali fini acquisisce notizie, documenti e informazioni da ciascun datore di lavoro, anche in forma aggregata, sulle attività poste in essere per assicurare il rispetto dei protocolli e l’applicazione di quanto da essi previsto. Ad esito delle verifiche il Comitato segnala ai datori di lavoro eventuali necessità di interventi per garantire la massima efficacia delle misure adottate e ne riceve i relativi riscontri. Le funzioni del Comitato non possono sovrapporsi, in
ragione delle relative responsabilità previste dalle norme, a quelle dei RSPP di ciascun datore di lavoro.
La costituzione del Comitato non fa venire meno il sistema di sicurezza aziendale operante ai sensi del d.lgs. 81/2008 e non si affianca ed aggiunge ad esso come organismo ulteriore che ne assolva o ne replichi le funzioni o ne assuma le responsabilità Esso non ha rapporti privilegiati, relazioni particolari, posizioni conflittuali o sovrapposizioni con gli organismi di vigilanza dei diversi datori di lavoro, ma per tali ultimi organismi potrà essere utile conoscere gli esiti delle attività del Comitato, trattandosi di una delle fonti informative utili a compiere la generale azione di vigilanza sulla  attuazione del Modello 231.

Durata del Comitato

Il Comitato opera solo ed esclusivamente in funzione delle regole dei Protocolli. La sua durata è limitata a quella del fenomeno pandemico e cessa con la fine dell’emergenza dichiarata dalle competenti autorità o dalle parti che ne hanno convenuto la costituzione. Eventuali risultanze emerse dalle attività di verifica del Comitato potranno essere prese a riferimento dai datori di lavoro per l’aggiornamento dei sistemi di regole da adottare in conformità del d.lgs. 81/2008.
Il presente regolamento è condiviso da tutti i componenti del Comitato che, attraverso specifica sottoscrizione, ne attestano la piena conoscenza.

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