Polizia penitenziaria: Fruizione dei permessi previsti dall’art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104 anche nelle giornate già programmate per il godimento del congedo ordinario.

26 Ottobre 2020

Roma, 23 ottobre 2020
Al D.G.P.R.  D.A.P.
Dott. Massimo PARISI
Roma

E, p.c. Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Roma

Oggetto: Fruizione dei permessi previsti dall’art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104 anche nelle giornate già programmate per il godimento del congedo ordinario

Egregio
a seguito di ricorso giurisdizionale , il TAR Puglia ha avuto modo di esprimersi affermando che non emerge alcuna lesione all’organizzazione del servizio a causa della sostituzione dell assenza dal servizio per ferie /riposo con l assenza per assistenza al disabile.
Il provveditorato Puglia e Basilicata ha già diramato una disposizione con la quale viene garantita al personale in servizi o negli istituti del PRAP la possibilità di fruire dei permessi in oggetto anche nelle giornate già programmate per la fruizione del congedo o del riposo.
Al fine di evitare disparità tra il personale, le chiediamo la possibilità di di rama re tali disposizioni anche agli altri istituti penitenziari del territorio nazionale.
Certi di un celere riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il coordinatore nazionale
Fp Cgil Polizia penitenziaria
Stefano BRANCHI

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