Giustizia: richiesta unitaria CGIL CISL UIL Smart Working

16 Novembre 2020

Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria

Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione

p.c. Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell’accordo sull’applicazione dello Smart Working emergenziale negli uffici centrali e periferici dell’amministrazione giudiziaria, lamentano la circostanza che la predetta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, diretta per ragioni di sicurezza a ridurre la presenza in ufficio dei lavoratori, sia applicata di fatto solo in pochissimi uffici. Infatti in tanti uffici, anche nelle regioni ad alto rischio di contagio (regioni cd rosse), il lavoro agile è applicato in maniera estremamente residuale e/o fittizia (un giorno a settimana una volta al mese o a settimane alterne), in altri addirittura non si è proceduto nemmeno ad effettuare la contrattazione prescritta dall’accordo e dalle norme contrattali. I capi degli uffici, ignorando le personali responsabilità (anche penali) in tema di sicurezza, si trincerano dietro la carenza delle attrezzature informatiche e la non fruibilità da remoto degli applicativi con il risultato che, tranne poche eccezioni, neanche i lavoratori cd fragili vengono ammessi allo Smart Working.
Alla situazione sopra descritta, che mette a rischio la esigibilità stessa dell’accordo, si contrappone una importante novità ossia la circostanza che, dopo la firma dell’articolato, sono state introdotte dalla legislazione emergenziale nuove e più pregnanti norme sulla materia. Il riferimento è agli articoli 23 e 24 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020. Tali norme, al fine di agevolare la tutela della salute di tutti gli operatori del diritto, personale giudiziario compreso, dal rischio di contagio, hanno previsto, tra l’altro:
– la possibilità per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria di avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone;
– la possibilità di assicurare la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto;
– la possibilità di effettuare mediante collegamenti da remoto le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice;
– la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili e penali;
– il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica e presso i tribunali in via esclusiva attraverso l’utilizzo del portale del processo penale telematico nonché il deposito con valore legale degli altri atti, documenti ed istanze comunque denominate mediante posta elettronica
certificata.
Le predette norme, rese esigibili dai provvedimenti attuativi già emanati dalla Direzione Generale per i servizi informativi automatizzati, ad avviso delle scriventi Organizzazioni Sindacali devono essere applicate da subito negli uffici, giusta direttive che codesto dipartimento vorrà tempestivamente adottare, perché ampliano di molto la smartabilità delle attività giudiziarie e quindi la possibilità per i lavoratori anche in futuro, nell’ottica dell’applicazione dello Smart Working ordinario, di poter lavorare da remoto in modalità agile. Sul punto giova però sin d’ora evidenziare che, secondo le menzionate previsioni normative, nelle udienze in videoconferenza o con collegamento da remoto l’unico soggetto ad operare on site è il verbalizzante. Tale circostanza, in tempo di pandemia da Covid-19, appare oltremodo ingiustificata, discriminatoria e vessatoria in quanto espone al rischio di contagio solo tale soggetto il quale, come è noto, è un lavoratore dotato del medesimo diritto alla salubrità e alla sicurezza nello svolgimento delle sue mansioni di tutti gli altri soggetti che partecipano all’udienza. Per tale motivo CGIL CISL e UIL chiedono sin d’ora che, in sede di conversione in legge del DL 137/2020, l’art. 23 sia emendato nel senso di consentire anche al verbalizzante di svolgere la sua attività da remoto.
Inoltre, l’aggravarsi della pandemia assume caratteri allarmanti e preoccupanti soprattutto negli UNEP perché in tale settore si sono sviluppati focolai di contagio a causa di gravi inadempienze ed intollerabili ritardi da parte dell’amministrazione nonostante gli impegni assunti personalmente dal Ministro in carica. Occorre pertanto attivare da subito i collegamenti telematici indispensabili per rendere smartabili le attività degli uffici NEP così come chiesto da CGIL CISL e UIL: ricezione e restituzione telematica delle notifiche e degli atti di esecuzione, pagamenti degli emolumenti UNEP, deposito degli atti presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, contabilità, ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e delle altre novità introdotte dalla normativa emergenziale, specie in tema di difesa dei lavoratori fragili ed in tema di tutela della genitorialità, e considerato il contenuto dell’art. 18 nn. 2 e 3 dell’accordo (“le parti procederanno a verificare l’applicazione negli uffici delle disposizioni che precedono, anche in considerazione dell’eventuale sopravvenienza di fatti e normative tali da incidere significativamente sul contenuto dell’accordo o sulla sua interpretazione… le amministrazioni e ciascuna delle organizzazioni firmatarie hanno la facoltà di richiedere una nuova sessione di incontri tra la parte datoriale e la parte sindacale, decorsi almeno due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo al fine di verificarne la persistente adeguatezza e valutare se del caso l’opportunità di eventuali modifiche”) CGIL CISL e UIL chiedono la convocazione con urgenza di un incontro e la trasmissione delle informazioni statistiche disponibili sulla materia (art. 18 n. 2 accordo: “l’amministrazione si impegna a fornire nell’ambito dell’ordinaria attività di relazioni sindacali le informazioni statistiche disponibili in merito”).

Distinti saluti

Roma, 13 novembre 2020

FP CGIL                        CISL FP                UIL PA
Russo                          Marra                    Amoroso

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