Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione
L’art. 18 n. 1 dell’accordo sullo Smart Working emergenziale, sottoscritto il 14 ottobre scorso, estende l’efficacia dell’articolato fino “alla data successiva a quella in cui cesserà la vigenza della normativa eccezionale” di contrasto alla pandemia (artt. 87 ed 87 bis DL 18/2020 e art. 263 DL 34/2020). Coerentemente con tale assunto l’art. 2 n. 1 afferma che gli uffici applicano il lavoro agile (ed il Co-working) emergenziale fino alla predetta data.
Orbene, nonostante la estrema chiarezza delle citate norme, non solo i programmi di lavoro agile assegnati ai lavoratori di regola recano, quale data di scadenza, il 31 dicembre 2020 ovvero il 31 gennaio 2021 ma i dirigenti sovente si dimostrano poco propensi a prorogare d’ufficio la predetta scadenza secondo la previsione delle norme dell’accordo.
Stante la rilevanza della problematica e la necessità di evitare vertenze a livello locale che agevolmente potrebbe essere superate attraverso una lettura attenta delle norme, CGIL CISL e UIL chiedono che a cura di codesta Generale Direzione siano fornite agli uffici precise e formali indicazioni in merito alla scadenza dei programmi di lavoro agile che dovrà coincidere ope legis con la vigenza della normativa eccezionale in tema di tutela dalla pandemia.
CGIL CISL e UIL chiedono infine di programmare gli incontri necessari per addivenire all’accordo relativo al lavoro agile ordinario.
Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Roma, 29 dicembre 2020
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FP CGIL |
CISL FP |
UIL PA |
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Russo |
Marra |
Bordini |