INL: Fp Cgil – Permessi in lavoro agile … e gli sventurati risposero

26 Aprile 2021

PERMESSI IN LAVORO AGILE: … E GLI SVENTURATI RISPOSERO

Nei giorni scorsi avevamo chiesto all’Amministrazione se fosse vero che i permessi di cui all’art. 33, co. 3, L. 104/1992 non sono più riconosciuti su base oraria per una presunta incompatibilità con il lavoro agile.
L’Amministrazione, nella risposta che vi alleghiamo, conferma quest’orientamento, rinviando alla sua precedente nota n. 10315 del 3 luglio 2020, alla normativa e alle espresse interpretazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dall’Aran. Ora, che le cose non stiano esattamente così lo sa ( … vogliamo sperare!) la stessa Amministrazione che, difatti, nella nota n. 10315, non cita mai una norma precisa che definisca l’incompatibilità tra permessi e lavoro agile, ma si limita a citare in modo contraddittorio e confuso alcuni passaggi di interpretazioni forniti dal DFP e dall’Aran.

Si cita, ad es., un passaggio della Circolare DFP n. 2/2020, in cui si evidenzia che “brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile”. Non si parla, quindi, di incompatibilità, ma di una difficoltà nel conciliare questi aspetti.

Ancora più interessante è la citazione del passaggio della nota ARAN prot. 3027 del 30 aprile 2020, laddove si precisa che “l’orario di lavoro rappresenta il parametro di riferimento e di quantificazione”. Come sarebbe a dire? Se l’orario di lavoro rappresenta il parametro di riferimento e di quantificazione, perché l’ARAN dovrebbe scrivere che i permessi orari sono incompatibili con il lavoro agile?
E difatti l’ARAN non lo scrive, anzi! Visto che siamo in vena di citazioni, prendiamo noi un pezzo dalla nota ARAN 3027, che tanto è piaciuta all’Amministrazione: “Pertanto, anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente”.

Non c’è, dunque, alcuna incompatibilità tra permessi orari e lavoro agile, come si vorrebbe far credere!
Lo ribadisce, da ultimo, il Ministero della Pubblica Amministrazione nell’atto di indirizzo all’ARAN che dovrà dare avvio alle trattative per il prossimo CCNL, nella parte relativa al lavoro agile, precisando che la contrattazione collettiva dovrà disciplinare anche il regime dei permessi e delle assenze nel lavoro agile. E’ evidente che se ci fosse incompatibilità non ci sarebbe da disciplinare alcunché.

E’ altrettanto evidente che:
si è persa l’ennesima occasione per dimostrare attenzione e interesse verso il personale;
si è colta l’ennesima occasione per interpretare norme di legge a danno del personale, comprimendo diritti che devono essere invece riconosciuti.
Che tutto questo accada metodicamente nell’Amministrazione teoricamente preposta alla tutela dei diritti dei lavoratori rende i contorni della vicenda ancora più gravi e preoccupanti.

Roma, 24 aprile 2021

Il Coordinatore nazionale FP CGIL INL
Matteo Ariano

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