Agenzia delle entrate: Aran Segnalazioni – Newsletter del 6/5/2021. Permessi L. 104/1992 – Fruibilità oraria anche in smart working

10 Maggio 2021

Agenzia delle entrate
Vice Direttore e Capo Divisione Risorse
Dott. Carlo Palumbo
div.risorse@agenziaentrate.it

Agenzia delle entrate
Direzione centrale Risorse Umane e Organizzazione
Dott. Roberto Egidi
dc.risorseumaneeorganizzazione@agenziaentrate.it

Oggetto: Aran Segnalazioni – Newsletter del 6/5/2021. Permessi L. 104/1992 – Fruibilità oraria anche in smart working

Nei giorni scorsi l’Aran, Agenzia di Rappresentanza Negoziale delle amministrazioni pubbliche, ha reso noto attraverso il suo sito istituzionale, il chiarimento offerto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) relativamente alla fruibilità dei permessi orari, previsti dalla legge n. 104/1992, da parte dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa da remoto.
Il chiarimento è offerto dall’INL con una propria nota scaturita da una richiesta avanzata dalla nostra organizzazione sindacale a seguito di alcune disposizioni di servizio che sembravano mettere in dubbio l’effettiva fruibilità oraria di detti permessi.
Il fatto che l’Aran, organismo cui tutte le amministrazioni pubbliche normalmente si rivolgono per ottenere chiarimenti e interpretazioni circa l’applicabilità di istituti contrattuali e norme ai propri dipendenti, abbia pubblicato detto chiarimento nella sezione giuridica della propria newsletter, ci fa ritenere che lo stesso sia oggettivamente ritenuto fondato e, quindi, estendibile a tutte le amministrazioni pubbliche.
Non sfugge a codesta Agenzia delle Entrate che i contenuti del chiarimento intervenuto da parte dell’INL e avvalorato dall’Aran siano stati l’oggetto delle perplessità rappresentate dalla scrivente organizzazione sindacale in sede di confronto sul disciplinare per la regolamentazione del lavoro agile, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 7, che escludeva espressamente, oltre ad altri permessi, la fruizione proprio dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 in modalità oraria.
Si ricorderà peraltro come la nostra contrarietà fu proprio in considerazione del venir meno della tutela stabilita dalla legge unitamente alla negazione del principio di autodeterminazione del lavoratore quanto alla possibilità o meno di ricorrere all’utilizzo dei permessi orari in mancanza della concreta possibilità di conciliare il tempo di lavoro con le proprie esigenze (il diritto soggettivo) di salute/assistenza, in ragione della mancanza di vincolo orario, tipica dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

La indisponibilità di codesta Agenzia a rimuovere tale esclusione dal testo del disciplinare ci impedì di condividerne l’adozione.
Ora, ritenendo di fare cosa gradita e utile tanto all’amministrazione quanto alle lavoratrici e ai lavoratori, riportiamo di seguito il comunicato dell’Aran che è disponibile al seguente link

https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/altri/11769-permessi-l-1041992-fruibilita-oraria-anche-in-smart-working-nota-n71522021-ispettorato-nazionale-lavoro.html

“L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7152/2021, in risposta alle perplessità sollevate dalla CGIL Funzione Pubblica riguardanti la presunta incompatibilità sostenuta dalla PA, chiarisce che i permessi ex L.104/1992 possono essere fruiti a ore anche durante lo smart working, infatti, “se da un lato, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile. Diversamente, ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario. Detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso”.
Per tutto quanto sopra, si richiede a codesta Agenzia di voler rettificare le proprie disposizioni.
In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

Roma, 07 maggio 2021

FP CGIL Nazionale
Agenzia delle entrate
Daniele Gamberini

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto