Polizia Penitenziaria: applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 1092/73 in materia di regime del calcolo pensionistico per i militari. Circolare INPS n. 107 del 14/07/2021. Richiesta condizioni di maggior favore anche al personale

20 Luglio 2021

Al Capo D.A.P.
pres. Bernardo PETRALIA
ROMA

Al D.G.P.R. – D.A.P.
dott. Massimo PARISI
ROMA

E, per conoscenza Alla Direttrice U.R.S. – D.A.P.
dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

Oggetto: applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 1092/73 in materia di regime del calcolo pensionistico per i militari. Circolare INPS n. 107 del 14/07/2021. Richiesta condizioni di maggior favore anche al personale della Polizia Penitenziaria.

Egregie Autorità,
l’impianto normativo sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ha conosciuto negli anni una radicale evoluzione, attraversata – per il Comparto Sicurezza e Difesa e del Soccorso Pubblico – dal cambiamento di status, da militare a civile, per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, a seguito dell’introduzione dell’impianto normativo 395/90.
Il nuovo status per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, in assenza di una specifica norma di salvaguardia sotto il profilo pensionistico, ha determinato un’irragionevole sperequazione rispetto al resto del personale appartenente al Comparto sopra menzionato e ai Vigili del Fuoco, garantiti dagli artt. 54 e 61 del d.P.R. 1092/1973.

Condizione sfavorevole, per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, che ritroviamo nelle direttive impartite dell’INPS con circolare n. 107 del 14/07/21 (recependo la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti) in cui viene disposto che per i lavoratori militari transitati in quiescenza con il sistema c.d. misto e con un’anzianità contributiva utile superiore a 15 anni al 31.12.1995, il trattamento di pensione “retributivo quota A e B” sarà liquidato (per chi deve ancora andare in pensione) o sarà riliquidato (per chi già è transitato in quiescenza), con l’applicazione dell’aliquota del 2.445% annuo.

Tanto premesso, si rappresenta che con il Dlgs 12 maggio 1995, numero 195, il rapporto di impiego è divenuto unico per il personale delle “Forze di Polizia e delle Forze Armate”.

Non solo, con l’articolo 19 della legge 183/2010 è stata riconosciuta la specificità del “Comparto
Sicurezza – Difesa e Soccorso Pubblico” ai fini della particolare tutela economica pensionistica e
previdenziale.
Non vi è dubbio che il principio di omogeneità tra le Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che
militare, le Forze Armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia prima dell’istituzione del
Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico, che dopo, ha sempre contraddistinto tutte le scelte
normative soprattutto in materia retributiva e previdenziale.
Pertanto, sarebbe fortemente stridente la mancata applicazione del beneficio alla Polizia Penitenziaria
quando esso è giustamente previsto anche per altro personale civile e, segnatamente, il Corpo dei
Vigili del Fuoco.

Pertanto, al fine di assicurare omogeneità di trattamento in materia pensionistica e previdenziale per
tutto il personale appartenente al Comparto sopra richiamato, non è più rinviabile uno specifico
intervento legislativo – da ricomprendere anche nel contratto di lavoro per il personale non dirigente
2019/2021 – che riconosca anche al personale della Polizia di Penitenziaria
interpretazioni/disposizioni legislative di maggior favore per gli operatori in divisa, anche con
riferimento a una novella applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/73.

Si resta in attesa di determinazioni a tal riguardo e si inviano distinti saluti.

 

COORDINATORE NAZIONALE
Stefano BRANCHI

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