Ambito di Applicazione circolare107 DEL 14.07.2021 -ART. 54, l’Inps, con circolare n. 107 del 14.07.2021, esclude il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria

26 Ottobre 2021

Alla Ministra della Giustizia

On. Marta CARTABIA

E per conoscenza;

Al Capo del Dipartimento

Amministrazione Penitenziaria

Pres.te Bernardo PETRALIA

ROMA

Al Direttore Generale

del Personale e delle Risorse

Dott. Massimo PARISI

ROMA

Al Dipartimento Amm.ne Penitenziaria

Ufficio IV Relazioni Sindacali

Dott.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

OGGETTO: Ambito di Applicazione circolare 107 DEL 14.07.2021 – ART. 54, l’Inps, con circolare n. 107 del 14.07.2021, esclude il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Onorevole Ministra,

siamo a chiedere un suo autorevole intervento per l’ennesima sperequazione ai danni delle Donne e degli Uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria che, nel caso di specie è stata generata dall’ente dell’ ‘Inps, il quale esclude la su citata forza di Polizia con la circolare n. 107 del 14.07.2021, comunicando che provvederà d’ufficio alla riliquidazione delle pensioni col riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni d’anzianità maturati alla data del 31.12.1995, come disposto dalla Sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, circa la giusta applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/73.

In sostanze i beneficiari saranno i soli appartenenti ai seguenti Corpi, Arma dei Carabinieri, Aeronautica, Esercito, Marina, e Guardia di Finanza, attribuendo agli stessi un ricalcolo automatico con l’annesso adeguamento pensionistico, suddividendo il tutto in varie fasi, il cui effetto sarà efficace anche nelle procedure pendenti (ricorsi giurisdizionali) che, verranno assorbite dai provvedimenti di ricomputo, in sede di riesame d’ufficio.

Ritenendo che, tale interpretazione vede una palese sperequazione ai danni della Polizia Penitenziaria, con particolare riferimento a quel personale che negli anni di riferimento 81,82 e 83 fino al passaggio nel 1991 al Corpo di Polizia Penitenziaria erano incardinati nel Corpo Militare degli Agenti di Custodia è stato applicato il più penalizzante criterio stabilito dall’art. 44 del medesimo D.P.R. a mente del quale: “la pensione spettante al personale civile l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.

Nella specie, dunque, l’Istituto Previdenziale ha applicato per il calcolo della pensione con una aliquota del 35% e, conseguentemente, ha liquidato un rateo pensionistico di importo inferiore a quello legittimamente dovuto;

CONSIDERATO CHE

La Magistratura Contabile ha previsto che al personale militare, la cui pensione sia stata liquidata con il c.d. “sistema misto” e congedatosi con un’anzianità contributiva superiore ai 20 anni, debba applicarsi il calcolo della pensione secondo i criteri stabiliti dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 secondo cui: “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile” e che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Invero, la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma, con sentenza n. 228/2019, pubblicata in data 22.11.2019, nell’accogliere l’appello proposto da un militare ricorrente ha disposto segnatamente che: “L’art. 54 cit. prevede l’aliquota fissa del 44% per il computo della “pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile”, mentre al successivo comma 2 dispone, per coloro che abbiano maturato più di 20 anni di servizio, la maggiorazione di tale percentuale nella misura di 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo. Dunque, diversamente da quanto sostiene l’INPS, l’art. 54, comma 1, non costituisce una previsione di carattere eccezionale, che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni non applicabile a coloro che cessino con una anzianità superiore. (…) Riassumendo, alla data del 31.12.1995 l’anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, per cui ai fini del calcolo della quota “retributiva” (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione si applica l’aliquota del 44%, in quanto ai sensi dell’art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.). Per l’effetto l’appello deve essere accolto” (in senso conforme: Corte dei conti, Sezione Giur. Terza di Appello nn. 266/2019 e 267/2019, Corte dei conti, Sezione Giur. Seconda di Appello, n. 310/2019; Corte dei conti, Sezione Giur. Prima di Appello n. 422/2018, Corte dei conti, Sez. Giur. Basilicata, 8/10/2019, n. 44, 45, 46; Corte dei conti Liguria n. 130/2019, Corte dei conti Sardegna n. 158/2018; Corte dei conti Calabria n. 236/2018; Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia n. 67/2018, Corte dei conti Liguria n. 250/2018, Corte dei conti Puglia n. 447/2018, Corte dei conti Toscana 261/2018).

Dunque, la statuizione del massimo Consesso della Magistratura contabile – la quale fa seguito alla sentenza n. 310/2019 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello ed a cui si aggiungono ulteriori e significative sentenze pronunciate dalle varie Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei Conti .

Quanto sopra, è stato anche confermato dal Ministero della Difesa – Ufficio Legislativo, il quale con nota prot. M_D GUDC REG 2020 0004355 30.01.2020 ha rilevato l’estensione della disposizione normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 anche ai militari dipendenti con più di 20 anni di servizio affermando segnatamente che: “A prosecuzione della lettera a seguito, si segnala che la Seconda e la Terza sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti hanno confermato, consolidandolo, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è applicabile il favorevole regime di calcolo (44% della base pensionabile e non 35%) previsto dalla disposizione in oggetto anche al personale militare cessato dal servizio con una anzianità superiore ai 20 anni laddove invece l’INPS continua ad operare un’interpretazione restrittiva”.

In senso conforme, si è altresì espressa la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania sentenza n. 401/2019 laddove ha affermato che: “Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”. In tal senso, infatti, si è espressa la più recente e prevalente giurisprudenza contabile, cui si intende dare continuità, laddove è stato osservato come sia “da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, senza che, d’altra parte, possa “escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto dell’assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995” (Prima Sezione giur. centrale d’appello, sent. n. 422 del 2018 v. altresì Seconda Sezione giur. centrale d’appello, sent. n. 197 e n. 208 del 2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 43 del 2019), ben potendosi, del resto, superare tali apparenti difficoltà” mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale” (Sezione Giurisdizionale Campania, sent. n. 401 del 2019; n. 393, 395 e 396/2019).

Le suddette statuizioni sono da ritenersi applicabili nei confronti di tutti i militari indistintamente dal Corpo di Appartenenza e per gli anni di riferimento anche al Corpo di Polizia Penitenziaria . Quanto detto, trova conforto nella sentenza n. 422/2018 con la quale la Sezione I della Corte dei Conti ha affermato che: “La disciplina di cui all’art. 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973”.

Non senza richiamare, poi, la recentissima sentenza n. 59/2020 del 27.04.2020 con la quale la Corte dei Conti Sede Giurisdizionale Lombardia ha così disposto: “Il Giudice Unico ritiene di condividere la prevalente giurisprudenza contabile secondo la quale la posizione dell’INPS – secondo cui l’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 dovrebbe trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui il pensionato abbia maturato, all’atto del congedo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio – non possa ritenersi meritevole di vaglio positivo. L’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile…” (comma 1). “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” (comma 2). La disposizione normativa – letta nel coordinamento tra il primo e secondo comma – va interpretata nel senso che l’aliquota del 44% deve essere applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni e che spetti inoltre al militare un’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, per cui la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata – come invece sostenuto dall’INPS – soltanto a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio. Il secondo comma della norma non avrebbe alcun senso logico se non fosse consentita l’applicazione dell’aumento percentuale previsto dal primo comma anche a coloro i quali vengano collocati in quiescenza oltre il ventesimo anno di servizi o. La giurisprudenza nettamente prevalente (Corte Conti, Sez. Sardegna, n. 2/2018; id., n. 68/2018; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. Calabria, n.53/2018; id., Sez. Lombardia, n.191/2018; id., Sez. Liguria, n.224/2018; id. Sez. Toscana, n.228/2018; id., n.261/2018; id., I° Sez. Appello, n.422/2018) depone per l’interpretazione del dato normativo che si accoglie in questa sede”.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria merita l’attribuzione del beneficio anche in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla sentenza 1/2021 Sezioni Riunite Corte dei conti, secondo cui “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell’art. 1 co. 12 L. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Pertanto, alla luce delle succitate nonché plurime pronunce contabili, sussiste, secondo la scrivente il presupposto giuridico per l’inclusione degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (ex Corpo degli agenti di Custodia), di poter ottenere il ricalcolo e la conseguente riliquidazione della propria pensione secondo i criteri fissati nell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Tutto ciò premesso e considerato, ut supra rappresentato, Le chiediamo di intervenire presso il dicastero competente per l’inserimento del Corpo del Polizia Penitenziaria tra i beneficiari per riliquidazione pensionistica erroneamente concessa.

Si resta in attesa di cortese riscontro, con l’occasione le porgiamo i nostri disti saluti.

Il Coordinamento Nazionale

FP CGIL Polizia Penitenziaria

BRANCHI/MANNA

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