Manna e Cristian Guercio: “Errata applicazione art. 8 comma 2 del P.D.C. 06. Agosto 2021” Rischio di lesione alle legittime aspettative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

29 Aprile 2022

Al Direttore Generale

del Personale e delle Risorse

Dott. Massimo Parisi

ROMA

 

e, per conoscenza;

 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Pres.te Carlo RENOLDI

ROMA

 

All’Ufficio Relazioni Sindacali

con il Pubblico del Dipartimento

Amministrazione Penitenziaria

Dott.ssa Ida DEL GROSSO

R O M A

 

OGGETTO: Errata applicazione art. 8 comma 2 del P.D.C. 06. Agosto 2021 recante i criteri per la mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria ruolo Agente/Assistenti – Sovrintendenti e Ispettori per gli Istituti Penitenziari  e gli istituti penali per minorenni.

 

Egr. Direttore Generale,

alla FP/CGIL Polizia Penitenziaria continuano a pervenire legittime osservazioni/doglianze da parte del Personale, circa l’errata applicazione dei contenuti di cui all’art. 8 comma 2 del nuovo P.C.D. relativo ai criteri per la mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria, sottoscritto con le O.SS. in data 06 agosto 2021, i cui principi ispiratori di revisione erano maturati al fine d’adeguarne i contenuti alle esigenze emerse in sede di applicazione.

 

Orbene, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’interpello Nazionale per i trasferimenti a domanda del Personale (2021), giusta nota Dipartimentale n° m_dg.GDAP. 12/04/2022, sia da un’attenta analisi effettuata dalla scrivente, che dalle considerazioni pervenute da parte del Personale, è emersa la violazione dei contenuti di cui all’art. 8 comma 2 del P.C.D. in parola per le osservazioni che di seguito verranno narrate.

 

In sede di elaborazione della graduatoria provvisoria vi è stata un’errata applicazione del comma 2 dell’art. 8, il quale cita espressamente che: “al personale che presta servizio nella stessa sede è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 1 dopo 10 e 2 punti dopo 20.

 

Nello specifico si osserva che al Personale che presta servizio sempre nella stessa sede, ad esempio da 20 anni, il quale ha avuto una progressione di carriera: dal ruolo agenti Assistenti a Sovrintendenti o ad Ispettori, gli sono stati riconosciuti come permanenza nella stessa sede soltanto gli anni in cui ricopre il nuovo ruolo.

 

In pratica, ad esempio, chi è transitato nel ruolo Ispettori nel 2018 e presta servizio nella medesima sede da 20 anni, gli anni di sede svolti nel precedente ruolo non sono stati considerati ai fini del riconoscimento dei punteggi di cui al comma 2, questa errata interpretazione ha generato un grave pregiudizio dei diritti soggettivi del Personale ed una disparità di trattamento che ne potrebbe pregiudicare il diritto al trasferimento a mobilità a domanda.

 

Per quanto sopra, siamo a chiederle la corretta applicazione dei contenuti di cui all’art. 8 comma 2 del P.C.D in parola, la revisione, altresì, della graduatoria provvisoria (2021) relativa alla mobilità a prescindere della formulazione dei singoli ricorsi dei dipendenti, al precipuo fine di ristabilire i principi ispiratori che hanno generato la revisione dei nuovi criteri per la mobilità di trasferimento a domanda, i quali non devono essere interpretati in pejus.

 

Atteso che l’argomento de quo riveste carattere d’urgenza, poiché passibile di contenzioso anche a carattere Giuridico/Amministrativo, al fine di tutelare gli interessi legittimi del Personale, si chiede cortese riscontro.

 

Distinti saluti

n.140:2022 Lettera Errata applicazione art. 8 comma 2 del P.D.C. 06. Agosto 2021

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