Coni – Lettera unitaria a SES e FNS su applicazione norme legge 52/2022

30 Maggio 2022

Alla Società Sport e Salute S.p.A.

Direttore Risorse Umane

Dott. Riccardo Meloni

Ai Presidenti e segretari delle FNS

Al Responsabile delle relazioni sindacali S.e.S

Dott. Giuseppe Troiani

Oggetto: Disposizioni e proroghe in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori con figli minori di anni 14 disposte dalla legge 52/2022 di conversione del DL 24/2022.-

Egregi,

con l’auspicio di poter contribuire alla soluzione delle numerose problematiche generate nei confronti dei dipendenti cosiddetti fragili in particolare, stando a quanto risulta, dopo la recente sottoscrizione dell’accordo sul lavoro agile strutturale, e in ragione della rilevanza delle norme di tutela contenute nella legge di conversione del dl in oggetto, che ad ogni buon conto di seguito si espongono e partecipano, le scriventi OO.SS. invitano codesta azienda e federazioni sportive nazionali a curarne la pronta e tempestiva applicazione a beneficio di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dal menzionato provvedimento. Con l’avvertenza che, in difetto, si procederà senza indugio ad informare le autorità competenti per l’individuazione delle responsabilità del caso.

I – i lavoratori fragili di cui al comma 2 bis art.26 DL 18/2020 (dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104),

fino al 30 giugno 2022

svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

II per i lavoratori fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 (vedi infra), inoltre

fino al 30 giugno 2022,

laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione ad altra mansione, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio.

III – sulla base delle valutazioni dei medici competenti, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020,

fino al 31 luglio 2022

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

IV i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,

fino al 31 luglio 2022

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

Ulteriori proroghe

fino al 31 luglio 2022 sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

fino al 31 luglio 2022 possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro

fino al 31 agosto 2022 possibilità di attivare la modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.

Decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022

omissis…

Art. 1
1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
attesa di trapianto d’organo;
terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
immunodeficienze primitive es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
dialisi e insufficienza renale cronica grave;
pregressa splenectomia;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
cardiopatia ischemica;
fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
ictus;
diabete mellito;
bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
epatite cronica;
obesità;
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
età >60 anni;
condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.
2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Cordiali saluti

                           FP CGIL              CISL FP                 UILPA          CISAL FIALP

                    Francesco Quinti  Alessandro Bruni    Paolo Liberati          Dino Carola

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