Agenzia delle Entrate – Passaggi da seconda a terza area – Mantenimento del trattamento economico di maggior favore

02 Novembre 2022

Agenzia delle entrate
Capo Divisione Risorse
Antonio Dorrello
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Agenzia delle entrate
Direttrice Centrale Risorse Umane Laura Caggegi
dc.risorseumane@agenziaentrate.it

e, p.c.

Agenzia delle entrate
Direzione centrale del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
dc.ru.relazionisindacali@agenziaentrate.it

Oggetto: Passaggi dalla seconda alla terza area. Trattamento economico di maggior favore.

La Scrivente ha avuto modo di prendere visione di alcuni contratti individuali recentemente stipulati nell’ambito del passaggio da seconda a terza area funzionale.

Dalla lettura della documentazione, mentre è chiaro l’inquadramento in terza area funzionale, fascia retributiva F1, nulla si dice relativamente al mantenimento, a titolo di assegno ad personam, dell’eventuale trattamento economico di maggior favore già in godimento per effetto del precedente inquadramento in seconda area.

Trattandosi di una procedura finalizzata a valorizzare l’esperienza e la professionalità maturata all’interno dell’Ente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 15 del Decreto legislativo n.75 del 2017, giova ricordare che sono tuttora vigenti le norme contrattuali in tal senso.

In particolare, l’articolo 24 (Procedure per la progressione all’interno del sistema classificatorio), del CCNL Agenzie Fiscali 28 maggio 2004, che al comma 3 recita “Nel caso di passaggio tra le aree, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo di assunzione, conseguito attraverso la selezione. Qualora il trattamento economico in godimento, corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, risulti superiore all’iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante assegno ad personam, che, solo limitatamente a tale parte, continua a gravare sul fondo ed è riassorbibile con l’acquisizione delle successive fasce retributive nel profilo di nuovo inquadramento” e l’articolo 5 (Confrema dell’Ordinamento Professionale), del CCNL Agenzie Fiscali 10 aprile 2008, che al comma 3 recita “L’art. 24 comma 3 (procedure per la progressione all’interno del sistema classificatorio) del CCNL del 28 maggio 2004 è integrato come segue: “Tale assegno ad personam conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale””.

A ulteriore e definitiva conferma, ancora il CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018, all’articolo 96 (Conferme), comma 2, recita “Sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL di cui al comma 1 del presente articolo”.

Da ultimo, le risposte fornite da ARaN a specifici quesiti posti da altre amministrazioni del Comparto delle Funzioni Centrali assolutamente coerenti con le norme contrattuali richiamate sopra riferite ai rispettivi contratti di comparto precedenti alla confluenza nel comparto delle Funzioni Centrali.

Per tutto quanto sopra, si chiede di voler provvedere a dare rassicurazioni in tal senso al personale che si ritrova nella condizione di vincitore ad esito delle procedure finalizzate al passaggio da seconda a terza area ed eventualmente riscontrare che non vi siano state rinunce dovute a una non corretta interpretazione sul nuovo trattamento economico complessivo.

Certi del positivo riscontro

 

FP CGIL Nazionale

Daniele Gamberini

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