INL FP CGIL – Articolazione organizzativa delle strutture territoriali dell’INL: analisi, valutazione e proposte della FP CGIL

26 Gennaio 2024

Al Direttore dell’INL

Dott. Paolo Pennesi

E p.c. alle lavoratrici e ai lavoratori dell’INL

La scrivente organizzazione sindacale prende atto della bozza di Decreto Direttoriale relativa all’articolazione organizzativa delle strutture dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e intende esprimere, a tal proposito, le seguenti considerazioni.

Sebbene l’organizzazione sia atto datoriale si deve constatare la totale esclusione delle organizzazioni sindacali dal processo che ha portato alla formulazione dello schema di Decreto. Sia il CCNL del comparto che quello dell’area prevedono che nel caso di innovazioni organizzative si utilizzi lo strumento dell’organismo paritetico per l’innovazione, anche al fine di discutere assieme, in modo collaborativo, progetti di organizzazione e innovazione e miglioramento dei servizi. Crediamo che sia stata persa un’occasione importante di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. Se si pensa alle ricadute in termini lavorativi e alla stessa qualità dei servizi che produrrà la riorganizzazione, certamente sarebbe stato auspicabile richiedere il contributo di quanti quotidianamente si confrontano con gli stessi fruitori dei servizi.

Quanto al merito del documento, in via preliminare, viene spontaneo chiedersi quali siano gli obiettivi che si intende perseguire con questa nuova articolazione organizzativa, dal momento che essi non sembrano trasparire dal documento. Infatti, mancando totalmente una premessa che analizzi ciò che finora ha o non ha funzionato all’interno dell’articolazione organizzativa esistente, non si comprende quali siano gli elementi di criticità colti dall’Amministrazione per adottare una nuova articolazione organizzativa delle strutture dell’INL.

Ciò premesso, si riscontra uno schema eccessivamente rigido e per questo motivo non sempre adatto a rispondere alle diverse realtà territoriali cui deve essere applicato.

Adottare un unico modello organizzativo valido, ad esempio, per tutti gli uffici territoriali articolati su una, due o perfino tre sedi, prescindendo dagli organici assegnati non appare pienamente rispondente allo scopo di perseguire un’organizzazione funzionale.

Riguardo ai numeri dei “teams” della vigilanza, ad esempio, si ritiene vi sia una eccessiva disparità tra i numeri minimi previsti per la vigilanza tecnica e quelli per la vigilanza ordinaria, per cui una rimodulazione potrebbe essere utile. Si evidenzia che istituire un team con due sole persone da coordinare nell’ambito della vigilanza tecnica, rischia di svilire se non annullare totalmente il concetto stesso di lavoro in team. Dall’altra parte, prevedere che nell’ambito della vigilanza ordinaria debbano esservi inderogabilmente almeno otto ispettori del lavoro per le sedi che abbiano fino a trentacinque ispettori e almeno dodici ispettori per le sedi con più di trentacinque, rischia di ingessare le realtà medie e piccole.

Sotto questo punto di vista si ritiene auspicabile adottare schemi organizzativi meno rigidi, puntando invece all’elaborazione di linee guida e lasciare alle direzioni interregionali del lavoro, di concerto con le articolazioni territoriali, il compito di adattare il modello organizzativo alle esigenze dei territori, non prescindendo dalle risorse umane e strumentali assegnate.

Altro aspetto che lascia molto perplessi è la collocazione variabile del processo “Legale”. Esso viene variamente affiancato al processo servizi all’utenza (nelle sedi più piccole) ovvero alla vigilanza (nelle unità gestionali) ovvero ancora lasciato come processo a sé. Tutto questo, non riteniamo risponda a una logica univoca e possa anzi essere foriero di confusione.

Una proposta che si intende avanzare è quella di estendere anche agli ITL con sede unica la possibilità di unificare in un unico processo la funzione legale e quella di servizi all’utenza, laddove non vi sia personale sufficiente. A tal proposito, si evidenzia che già oggi è possibile rilevare l’esistenza, nell’ambito di alcuni ITL, di articolazioni organizzative differenti fra loro. In alcuni di essi, ad esempio, i processi “Legale” e “utenza” sono già unificati e altrettanto può dirsi per i processi “Pianificazione” e “Vigilanza”. Questo è avvenuto a causa della forte carenza di personale, soprattutto amministrativo, elemento che caratterizza ancora moltissimi Uffici, di fatto esclusi da ogni beneficio in termini di incremento di organico. L’esperienza dei processi unificati, non ha però causato alcuna ricaduta negativa in termini di mancato raggiungimento di obiettivi, producendo al contrario anche economie di scala.

Più in generale, ciò che traspare dalla riorganizzazione complessiva è l’incapacità di assimilare e sviluppare in toto il modello agenziale, con le sue enormi potenzialità, insite in una maggiore flessibilità dello strumento e adattabilità alle mutevoli circostanze del momento, rispetto al classico e più rigido modello ministeriale.

Forti perplessità sono suscitate dalla decisione di avviare, nel 2024, l’istituzione di quarantaquattro Elevate Professionalità. Le perplessità in proposito sono di vario genere: anzitutto, considerando che finora tale area non risulta essere stata istituita in nessun altro Ente del Comparto, sarebbe stato più prudente avviare un percorso sperimentale, teso a inserire gradualmente queste nuove figure, per verificarne l’impatto sull’organizzazione. In secondo luogo, la scelta dell’Amministrazione di orientarsi verso un tipo di Elevate Professionalità di tipo gestionale, seppur condivisibile, dovrebbe essere più precisamente declinata, per evitare il ripetersi di quanto già accaduto con gli incarichi di Posizione Organizzativa, il cui ruolo viene spesso interpretato “a soggetto” dai titolari, a seconda delle circostanze, in assenza di limiti predefiniti a monte. Nel caso delle Elevate Professionalità, peraltro, la differenza fondamentale rispetto agli incarichi di PO è nell’attribuzione non di un incarico, ma di un inquadramento giuridico, con tutto quello che ciò comporta.

Proprio l’assenza di confini precisi in queste figure (Responsabili di Processo ed Elevate Professionalità)

rischia di determinare una indebita sovrapposizione tra loro, con problemi di carattere organizzativo e possibili conflitti interni all’organizzazione.

Certamente ha senso prevedere Elevate Professionalità in ambito informatico, per la grave situazione che affligge questo pezzo di attività e l’assenza di reali professionalità informatiche, sin dall’istituzione dell’INL, con quel che ne deriva; si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’impossibilità di un reale controllo di gestione per l’assenza di strumenti tali da offrire un monitoraggio in tempo reale sulle attività svolte, ma si potrebbero citare numerosissimi altri casi in cui l’INL non si è ancora dotato di strumenti informatici degni di questo nome, per snellire e velocizzare le attività.

Maggiore attenzione, quindi, andrebbe posta rispetto a una diffusione così forte di queste figure sul territorio, per le ragioni sopra esposte. Allo stesso modo, sfuggono le ragioni della necessità di prevedere tre elevate professionalità amministrative presso la Direzione Generale.

Desta parecchi dubbi l’articolazione organizzativa degli Ispettorati di Area Metropolitana con l’attribuzione ad essi, unitamente ai capoluoghi di regione Marche e Abruzzo, di competenze in materia di vigilanza tecnica e conseguente gestione dei funzionari ad essa applicati. In tal senso occorre evidenziare che rischia di ripetersi l’equivoco, già evidenziato in numerose occasioni, relativo ai NIL: una dipendenza funzionale scissa da quella gerarchica, che porta con sé inevitabili criticità.

Tale assurdo sdoppiamento fra dipendenza funzionale e gerarchica, potrebbe anche portare a contrasti fra dirigenti di uffici diversi e responsabili di processo, ad esempio in ordine all’attribuzione di ferie, straordinari, ecc.

Ci si chiede che senso possa avere far dipendere i funzionari di vigilanza tecnica gerarchicamente e anche sotto il profilo della responsabilità datoriale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dagli uffici territoriali, per poi ricondurli funzionalmente alle strutture che fanno capo agli Ispettorati di Area metropolitana o di capoluoghi di regione.

Sebbene la soluzione della regionalizzazione non sia nuova in altri Enti, è utile ricordare, ad es., che la riconduzione della funzione di vigilanza alle direzioni regionali INPS, è stata contemporaneamente accompagnata anche da un trasferimento totale del loro rapporto di lavoro in capo a queste stesse sedi.

Inoltre, una pianificazione dell’attività di vigilanza tecnica a livello regionale si scontrerebbe con la razionalizzazione degli accessi nelle aziende, suscitando ovvie rimostranze: il rischio di avere aziende ispezionate più volte, ora dai funzionari di vigilanza tecnica, ora da quelli di vigilanza ordinaria sarebbe molto alto e apparirebbe in contrasto perfino con la logica ispiratrice dell’istituzione dell’INL e del D. Lgs. 149/2015 che, sin dal titolo, si pone l’obiettivo della semplificazione e razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Il contrasto sarebbe anche con gli orientamenti UE, che indicano la necessità di un approccio unitario e non più separato della vigilanza in materia di lavoro.

L’ulteriore rischio che la scrivente sigla paventa è quello di dover affiancare, in particolare negli uffici territoriali di minore dimensione, ispettori del lavoro a personale delle aziende sanitarie oppure a ispettori tecnici del lavoro ovvero di far svolgere attività di vigilanza tecnica attraverso i NIL.

Ulteriore criticità riguarda il cosiddetto servizio di turno: ci si chiede come sia possibile offrire risposte soddisfacenti a quell’utenza che segnali l’esistenza di problematiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non potendo contare sulla professionalità dei nuovi ispettori tecnici. Rispetto a questo, ci riserviamo di offrire ulteriori spunti al fine di ammodernare un servizio ritenuto ancora molto utile.

Infine, un’ulteriore ma non meno rilevante criticità: i funzionari di vigilanza tecnica, in quanto Ufficiali di Polizia Giudiziaria, continuerebbero a operare alle dipendenze delle Procure della Repubblica competenti per territorio, elemento di cui il documento non sembra tener conto.

 

FP CGIL

 

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