INPS – CCNI 2025: Nessun passo avanti sui differenziali

24 Giugno 2025
  1. Differenziali stipendiali: quanti posti?

Nel pomeriggio di lunedì l’Amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali la seconda bozza del contratto integrativo. Il testo evidenzia pochi accorgimenti rispetto alla prima versione e non affronta il nodo centrale su cui continuiamo a richiamare l’attenzione: il numero di differenziali stipendiali previsti.

L’impressione è che non sia stato fatto alcun passo avanti dal tavolo negoziale, poiché la cifra stanziata rimane ancorata agli 8 milioni di euro: cioè ai circa 3.000 passaggi che non coprono, neanche alla lontana, gli oltre 6.000 lavoratori in attesa di transitare nel nuovo ordinamento.

Serve una ricognizione precisa, per comprendere il numero esatto della platea dei potenziali aventi diritto.

Va fatto uno sforzo non banale per evitare battute d’arresto, garantendo un riconoscimento economico a tutti i lavoratori bloccati nelle vecchie categorie (A, B, C) in attesa del primo differenziale.

Resta inevasa la questione dell’apprezzamento della valutazione individuale, fissata a 42 punti e con un’articolazione estremamente dettagliata. Su questo, nel ribadire la nostra posizione, lanciamo un monito a tutto il personale:

c’è il serio rischio, firmando un simile contratto, che INPS diventi l’unica amministrazione in tutte le Funzioni Centrali a riconoscere ben 42 punti al giudizio del dirigente!

Lo diciamo per chiarezza: chi tuona contro le pagelline e non pone il tema come una pregiudiziale, malgrado quanto stabilito nel precedente integrativo, sta ancora una volta prestandosi a un gioco che passa sulla pelle di chi opera in Istituto, segnando una svolta tanto penalizzante quanto potenzialmente irreparabile.

È inutile piangere sul latte versato, promettere ricorsi, aggiustamenti o minacciare carnevaleschi stati di agitazione, se ogni volta si accetta supinamente la forzatura della controparte.

L’unico elemento che possiamo apprezzare nel nuovo impianto è la scelta oculata dell’Amministrazione di rivedere, in coerenza col dettato ARAN, il disposto sul punteggio da attribuire a chi risulta assente dal servizio.

  1. Differenziali: sui titoli l’ennesima offensiva

Quanto ai punteggi afferenti alla valutazione dei titoli, la FP CGIL giudica inammissibile il riconoscimento di corsie preferenziali ai titolari di posizione organizzativa.

Come chiarito nel nostro precedente comunicato, i responsabili POSSONO e DEVONO essere valorizzati, ma attraverso l’indennità a essi riconosciuta, in relazione al carico lavorativo e alle responsabilità effettivamente svolte. Non devono, per il solo fatto di assolvere una funzione, precedere i colleghi nelle graduatorie per le progressioni interne. Sono due partite diverse e innescare una sovrapposizione vuol dire penalizzare chi lavora con spirito di gruppo.

I titoli di studio devono pesare 25 punti, approdo di mediazione di una lunga trattativa condotta due anni addietro da questa organizzazione. Rileviamo, inoltre, quello che ipotizziamo sia un errore di stesura: secondo lo schema fornito dall’Amministrazione, 19 sarebbero i punti riconosciuti a chi ha una laurea magistrale con master di secondo livello; 20 i punti a chi ha solo la magistrale. Qualcosa non torna.

Apprezzabile è il tentativo di dar più peso al dottorato di ricerca: manca, però, il riconoscimento ex aequo dell’abilitazione professionale, legata alla formale iscrizione ad albi.

  1. Particolari compiti: l’incompiuta

L’Amministrazione non recede e non intende apprezzare economicamente le indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori. Così chi fa sportello, chi svolge mansioni infermieristiche, i comunicatori, chi si costituisce in giudizio seguendo il contenzioso in materia di invalidità civile viene trattato come figlio di un Dio minore da un Ente che già un anno fa pose il veto a un simbolico aumento per queste categorie di lavoratori.

Non è una ragione di budget, poiché il testo avanzato – pur revocando l’improprio conferimento di una indennità agli RSPP – conferma la costituzione di una nuova attribuzione economica, ancora da quantificare. Essa verrebbe riconosciuta a chi presidia “il valore sociale delle prestazioni erogate dall’Istituto in sedi, previamente individuate dalla Direzione generale, caratterizzate da situazioni di particolare responsabilità nell’assicurare i servizi di sicurezza sociale”.

Qui va sgomberato il campo da ogni equivoco: o l’Amministrazione indica preventivamente 1) la categoria professionale che risulterebbe beneficiaria, 2) il numero dei soggetti interessati, 3) le competenze specifiche legate alla particolare attività svolta (evitando di menzionare il sempreverde SMVP), o l’impressione è che si stiano aprendo i cordoni della spesa senza che ci sia un’avvertita necessità. Un’operazione che, come organizzazione, in assenza di riferimenti chiari riteniamo controproducente per il presente e per il futuro dell’Istituto.

  1. Banca ore: un danno in corso d’opera?

Infine, come anticipato, la controparte conferma la volontà di scoraggiare o penalizzare il ricorso alla banca ore. In base alle disposizioni inserite nel CCNI, chi oggi sta beneficiando di questo istituto potrebbe a fine anno scoprire di aver agito fuori dal disposto contrattuale. Sì, perché se si ha un contratto di lavoro da remoto/lavoro agile pari ad almeno tre giorni a settimana non si può più ricorrere alla banca ore. E ciò vale a ritroso nel tempo, senza che peraltro sia chiarito qual è il rimando normativo di una simile scelta punitiva!

La definizione del contratto continua a essere complessa. Per questo ribadiamo la necessità di procedere con un accordo stralcio sui differenziali, garantendo risorse e liquidità al personale che opera in quest’Ente.

Coordinatore nazionale FP CGIL INPS

Giuseppe Lombardo

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