Oggetto: richiesta apertura confronto corretta interpretazione requisiti esercizio dell’attività professionale per educatori professionali socio-pedagogici e educatori dei servizi educativi all’infanzia
La scrivente O.S., con la presente pone all’attenzione di codesto Ministero una difficoltà interpretativa che sta emergendo diffusamente sul territorio nazionale in seguito all’entrata in vigore della LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 concernenti le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali in relazione all’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
Nello specifico abbiamo riscontrato diverse problematiche dovute alla corretta interpretazione della norma e s.m.i da parte sia delle Amministrazioni che degli enti gestori sui requisiti per la partecipazione ai concorsi, l’assunzione, di accreditamento o nei cambi di gestione.
I termini per presentare la domanda di iscrizione inizialmente previsti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge istitutiva (Legge 55 del 15 aprile 2024), sono stati successivamente prorogati dal DL Milleproroghe (DL 27 dicembre 2024, n. 202) al 31 marzo 2025.
In sede di conversione del DL, tuttavia, è stata inserita la seguente previsione all’art. 10, comma 8- sexies: “… i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55.”.
Le amministrazioni e alcuni enti gestori interpretano la norma in questione come anticipatrice degli effetti della conclusione definitiva della procedura di istituzione degli Albi, che ad oggi ancora non è avvenuta.
Questa interpretazione ha conseguenze che possono incidere negativamente sul funzionamento dei servizi collegati a queste figure professionali quali ad esempio i servizi educativi per l’infanzia nelle sue diverse articolazioni, poiché pur in possesso del titolo di studio idoneo, non possono materialmente iscriversi agli Albi non essendo ancora operativo il relativo Ordine ed essendo terminata il 31 marzo scorso la fase preliminare di presentazione delle domande. In particolare contestiamo l’esclusione di chi ha conseguito il titolo dopo il 31 marzo 2025 come una mera interpretazione restrittiva della norma. Appare pertanto non rinviabile l’apertura urgente di un confronto teso a risolvere celermente le criticità emerse, tutto ciò al fine di scongiurare gravi difficoltà nelle procedure di reclutamento del personale nonché l’insorgere di un contenzioso legale mettendo a rischio la tenuta dei servizi e dei livelli occupazionali.