Come da nostra richiesta, e di altre sigle sindacali, ieri si è tenuto l’incontro sul testo dei nuovi criteri per l’attribuzione degli incarichi di coordinamento a professionisti e medici, proposto dall’amministrazione ai primi di agosto.
Alla presenza del Direttore Generale abbiamo espresso la nostra contrarietà rispetto a un testo che non si limita ad affrontare quelle parti del regolamento che in questi anni hanno determinato problemi applicativi (durata delle graduatorie, modalità del loro scorrimento, ecc.), ma che stravolge l’intero impianto della procedura come disciplinato dal regolamento vigente.
In particolare, vengono previsti:
la possibilità della riconferma dopo il primo incarico senza interpello;
l’ingiustificato incremento dell’incidenza di titoli di studio e incarichi di coordinamento;
la forte compressione del punteggio per l’esperienza professionale.
Il Direttore Generale, preso atto dei numerosi rilievi espressi dalle organizzazioni sindacali presenti, nell’evidenziare la necessità di apportare in tempi brevi alcune modifiche alla procedura stante l’urgenza di bandire la selezione per il coordinatore generale legale e di coprire alcune posizioni sul territorio del coordinamento tecnico-edilizio, ha mostrato disponibilità a stralciare tutte le modifiche proposte in relazione ai punteggi e a discutere solo della parte generale del regolamento.
Già in questo primo incontro si è pertanto chiarito tra l’altro che:
quanto alla eventuale riconferma per il secondo incarico, ci si atterrà alle previsioni del regolamento sulla rotazione e pertanto si procederà in ogni caso previo espletamento di una nuova selezione;
saranno ampliati i requisiti per poter partecipare alla selezione per il coordinamento generale, mediante estensione del periodo entro il quale dovrà essere stato rivestito un incarico di coordinamento (attualmente 10 anni);
sarà prevista la possibilità, per le aree legale, tecnico edilizio e statistico attuariale, in ipotesi di interpello con esito negativo, di effettuare interpelli in deroga alla regola dell’anzianità di servizio di sei anni;
sarà consentito lo scorrimento della graduatoria anche se il professionista abbia accettato nelle more un altro incarico, ma solo se per un incarico cui sia correlata una indennità di maggiore importo; e per la medesima finalità di favorire la stabilità degli assetti, nei primi dodici mesi di espletamento dell’incarico, non si potrà partecipare a selezioni per incarichi cui sia correlata una indennità di importo pari o minore.
MEDICI:
Sul versante del personale medico dell’Istituto, nell’interlocuzione con l’Amministrazione abbiamo chiesto la riduzione da 10 a 6 anni di effettivo servizio per poter partecipare alle procedure di interpello per le UOS, registrando sul punto una disponibilità di massima dell’Amministrazione.
Sembrano ancora troppi, invece, quelli necessari per accedere all’interpello di Coordinatore Generale Medico legale (15 anni), ivi considerate le recenti assunzioni e nella prospettiva di accogliere quanto prima nuovo personale.
Un aspetto che a nostro parere va chiarito è la definizione di “effettivo servizio”: un medico transitato in Istituto non può assolutamente perdere l’anzianità maturata presso diversa struttura pubblica. Se il principio è stato recepito dall’Amministrazione sul comparto, non si capisce la differenziazione per i medici.
I lavori sono stati aggiornati a lunedì 1° settembre.
Vi terremo aggiornati.
FP CGIL INPS
Giuseppe Lombardo
Giuseppe Cipriani
Francesco Reali