Al Segretario generale Pres. Franco Massi
Al Vicesegretario generale Cons. Francesco Targia
Alla Dirigente generale Risorse Umane Dott.ssa Daniela Greco
Alla Dirigente Trattamento Giuridico Amm.vi Dott.ssa Pinuccia Montalto
e p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali
Al Personale della Corte dei conti
Oggetto: Lavoro agile – Estensione – Segnalazione di mancato accoglimento.
Richiesta chiarimenti su prevalenza – Distanza oltre i 50 km.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, avendo ricevuto numerose segnalazioni da parte del Personale interessato, segnalano che in alcune sedi regionali ed in alcuni uffici di Roma, viene negata l’estensione dell’ulteriore giorno di lavoro agile per gli aventi diritto.
Parliamo di parere negativo da parte dei vertici, che adducono problematiche organizzative, ma che a parere delle scriventi, sono facilmente risolvibili in quanto parliamo di pochissime unità di Personale.
Segnaliamo, altresì, che da informazioni ricevute da parte del Personale, in alcuni Uffici, stiano dando indicazioni che l’ulteriore giorno di lavoro agile (ricordiamo che sono solo 8 giorni fino al 31 dicembre 2025) debba essere fissato in uno specifico giorno della settimana lavorativa, mentre invece riteniamo che lo stesso possa essere diverso, purché indicato nel calendario programmatico.
Inoltre, si chiedono chiarimenti sulla “prevalenza” in quanto nelle FAQ, pubblicate sulla pagina Intranet, al punto 10, che recita:
D.: È possibile derogare al principio di prevalenza settimanale?
R.: La prevalenza del lavoro in presenza rispetto al lavoro in modalità agile rimane settimanale, mensile, trimestrale ed annuale. Tuttavia, si ribadisce che la prevalenza
settimanale è da intendersi in maniera tendenziale. La prevalenza mensile, trimestrale ed annuale deve essere, invece, rispettata in maniera rigorosa.
Anche se viene specificato che la prevalenza settimanale è da intendersi in maniera tendenziale, ciò è in netto e palese contrasto con il decreto del Segretario generale n. 202 dell’11 agosto 2025 e precisamente evidenziamo l’art. 4, comma 3, dove viene solo esplicitata la prevalenza trimestrale ed annuale, così di seguito riportata:
In ogni caso, non potranno essere superati i limiti della prevalenza trimestrale e annuale previsti dalle Linee guida del decreto segretariale n. 270 in data 29 luglio 2022 e ss. mm. e ii..
A tal proposito ci risulta che dagli organi competenti siano state date indicazioni che prevedano la prevalenza trimestrale sempre, e, quanto meno, il pareggio mensile. Quindi per evitare interpretazioni erronee e unilaterali occorre correggere la FAQ in questione, eliminando tutto quanto possa creare dubbi e/o confusioni.
Pertanto, le scriventi Organizzazioni Sindacali, chiedono l’applicazione dell’estensione del lavoro agile a tutto il Personale avente diritto e l’abolizione della “prevalenza settimanale e mensile” ed escludendo, altresì, la parola “tendenzialmente”.
Ulteriore perplessità riguarda il punto 1, che fa riferimento alla distanza tra la sede lavorativa e la residenza/domicilio. Prendere in considerazione solo le case comunali per il calcolo dei 50 Km, tramite il sito dell’ACI, è totalmente fuorviante perché non tiene conto della reale logistica. Solo utilizzando GOOGLE MAPS e dando come punti di riferimento la precisa posizione della sede di lavoro e quella della propria abitazione si può essere certi di rientrare o meno nei parametri richiesti. Oltretutto non si è minimamente tenuto conto delle realtà delle aree metropolitane complesse (come Roma, Milano, Venezia, Napoli, ecc.) nelle quali a distanze inferiori corrispondono tempistiche di percorsi assai gravose.
In attesa di un urgentissimo riscontro, si inviano cordiali saluti.
Si allegano il Decreto 202 del Segretario generale dell’11 agosto 2025 e le FAQ.
FP CGIL |
UIL PA |
USB PI |
Susanna Di Folco |
Fernanda Amidani |
Felice Dell’Armi |