Difesa – Diffida: corretta applicazione della disciplina sullo straordinario e rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento

18 Settembre 2025

Ministro della Difesa On.le G. Crosetto

S.S.S. On.le M. Perego di Cremnago Vice Capo Gabinetto Dr. F. Rammairone

S.M.D

Segredifesa

S.M.E.

S.M.M.

S.M.A.

C.do Gen.le CC Consiglio Magistratura Militare

Oggetto: Diffida corretta applicazione della disciplina sullo straordinario e rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento

Le scriventi OO.SS. diffidano codesta Amministrazione dal continuare nell’attuale gestione del lavoro straordinario, che si pone in evidente contrasto con la disciplina contrattuale e con i principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.

Il quadro normativo contrattuale, come è noto, sancisce quanto segue:

CCNL Funzioni Centrali (art. 25 CCNL 2018,):

  • il lavoro straordinario è eccezionale e non può costituire modalità ordinaria di programmazione;

  • il riposo compensativo è previsto solo su richiesta del lavoratore;

Qualsiasi prassi che imponga il recupero in luogo del pagamento, senza volontà del dipendente, costituisce quindi violazione del contratto.

La prassi ormai consolidata invece, è quella di imporre il recupero compensativo senza la preventiva richiesta del dipendente.

Questa improvvida modalità gestionale dell’istituto contrattuale si inserisce in un contesto di forte sperequazione interna alla A.D. dove, a fronte di qualche migliaio di euro stanziato per lo straordinario del personale civile – anche per le realtà più significative per numeri ed entità di lavorazioni, ci sono centinaia di migliaia di euro stanziate per il personale militare.

Questa diversità di trattamento determina una palese sperequazione con conseguente malessere tra il personale, poiché lavoratori appartenenti alla stessa Amministrazione e impegnati nelle medesime attività operative/amministrative subiscono regimi differenti, come peraltro avviene anche per il tratta- mento delle missioni.

La disparità sopra descritta si pone in possibile contrasto con:

art. 3 Cost. (principio di uguaglianza)

art. 36 Cost. (diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente),

art. 45 d.lgs. 165/2001 (parità di trattamento economico e contrattuale del personale pubblico).

Un trattamento che, a parità di compiti, retribuisce una componente e obbliga l’altra al recupero, senza

giustificazione oggettiva, appare irragionevole, discriminatorio e potenzialmente incostituzionale.

Nel chiedere pertanto che venga messa in atto ogni utile azione volta alla cessazione immediata della prassi di imporre il recupero compensativo senza richiesta del lavoratore nonché il pagamento dello straordinario secondo contratto,

le scriventi auspicano una maggior attenzione da parte dell’Autorità Politica Responsabile del Ministero della Difesa al fine di avviare attività di allineamento dei trattamenti economici equivalenti tra personale civile e militare che pur mantenendo le naturali differenze ordinamentali e contrattuali devono godere della stessa imprescindibilità del pagamento.

Non si possono più tollerare mortificazioni di una componente che viene definita, nei proclami, “insostituibile”, ma che nei fatti continua ad essere bistrattata e penalizzata nelle scelte organizzative ed economiche non coerenti.

FP CGIL                        UIL PA

Marco Campochiaro       M. Carmela Cilento

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